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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16089/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna perché presentata senza l'allegazione, ritenuta necessaria dal GIP, del "specifico mandato ad impugnare" conferito al difensore dopo l'emissione del decreto, ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che le disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. non siano applicabili all'opposizione al decreto penale di condanna ex art. 461 c.p.p., e, inoltre, che le nuove regole introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 siano soggette a regime transitorio applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Reggio Emilia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

    La Corte ha ritenuto che queste disposizioni siano finalizzate a garantire la notifica del decreto di citazione a giudizio nel giudizio di cognizione e non si applicano all'opposizione al decreto penale di condanna, la quale ha disciplina e finalità diverse.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 89 e modifiche correlate)

    L'art. 89, comma 3, stabilisce che le modifiche introdotte sono applicabili alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (30/12/2022).

    Le modifiche riguardanti i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. beneficiano di un regime transitorio: sono applicabili solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma e non ai decreti penali emessi anteriormente.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis

    I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni.

    La norma mira a concedere un termine aggiuntivo al difensore dell'imputato giudicato in assenza per acquisire la documentazione necessaria ad allegare l'atto di impugnazione, ma la Corte osserva che questo meccanismo si collega alle impugnazioni contro sentenze ed è quindi estraneo all'opposizione al decreto penale emesso previamente alla riforma.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    L'art. 461 disciplina l'opposizione al decreto penale prevedendo espressi rinvii alle modalità di presentazione delle impugnazioni di cui all'art. 582 e disciplina peculiare delle cause di inammissibilità nei commi 2 e 4.

    La Corte sottolinea che l'art. 461 contiene una disciplina specifica e autonoma dell'opposizione al decreto penale, diversa dalle regole generali dell'art. 581, pertanto le nuove cause di inammissibilità previste da 1-ter e 1-quater non possono essere applicate per analogia.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    In caso di ammissibilità dell'opposizione il procedimento prosegue con l'emissione di un decreto di giudizio immediato ovvero di un decreto di fissazione di una camera di consiglio per decidere sull'eventuale richiesta di ammissione ad un rito speciale.

    La Corte usa questa disposizione per mostrare che la finalità e l'iter dell'opposizione al decreto penale sono diversi dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio cui mirano le previsioni dell'art. 581.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La disciplina del giudizio in assenza richiede che il giudice abbia acquisito la certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico.

    La ratio delle modifiche normative citate dalla riforma era di rafforzare le garanzie per l'imputato contumace nel giudizio di cognizione; tale logica non è trasferibile al rito speciale del decreto penale, dove l'opposizione serve a riavviare un procedimento senza contraddittorio precedente.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna ex art. 461 c.p.p. segue una disciplina specifica: le nuove cause di inammissibilità introdotte dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, non si applicano automaticamente all'opposizione al decreto penale.
  • Occorre verificare la data di emissione del decreto impugnato rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30/12/2022): le disposizioni della riforma che prevedono allegati e mandate specifiche sono soggette a regime transitorio e si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo tale data.
  • Quando si impugna un decreto penale emesso prima della riforma non è necessario allegare il mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza ex art. 581, 1-quater; il difensore deve comunque rispettare la disciplina specifica dell'art. 461 e le cause di inammissibilità lì previste.
  • Se il decreto penale è stato emesso dopo la riforma, valutare attentamente se e come le nuove regole procedurali (dichiarazione/elezione di domicilio, mandato specifico, termini aumentati) possano incidere sull'ammissibilità: in caso di dubbio, acquisire mandati e dichiarazioni conformi alla nuova disciplina per evitare inammissibilità formali.
  • In situazioni in cui l'imputato è stato giudicato in assenza, la giurisprudenza e la riforma tendono a richiedere garanzie aggiuntive per evitare nullità di notifica e ripetizione del giudizio; però tali garanzie vanno interpretate rispetto al regime procedurale concreto (giudizio di cognizione vs rito del decreto penale).

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