Cassazione Civile, Ordinanza n. 20625/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione di un edificio scolastico commissionato dal Comune a più imprese succedutesi nell'appalto e progettato da un architetto, che aveva anche svolto l'incarico di direzione dei lavori. Dopo il completamento dell'opera emersero gravi difetti, tra cui la realizzazione su terreno argilloso e cedevole e segni di cedimento di un lato dell'edificio; il Comune agì quindi contro appaltatrici e professionista per i danni. L'architetto oppose una transazione stipulata anni prima dal Comune con la prima impresa appaltatrice e sostenne anche l'esistenza di un giudicato esterno per il pagamento dei compensi con decreto ingiuntivo non opposto. Il Tribunale ritenne che la transazione avesse efficacia anche nei confronti del professionista, ma solo per i danni da difetti di costruzione, non per quelli da progettazione; la Corte d'appello confermò, affermando che l'accordo transattivo aveva riguardato l'attività contrattuale di direzione dei lavori e le azioni da contratto, non quelle fondate sull'art. 1669 c.c. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con due motivi connessi, violazione di norme processuali e sostanziali: da un lato lamentava che la Corte d'appello avesse deciso oltre il devoluto e in violazione del giudicato interno formatosi sulle sentenze non definitive di primo grado; dall'altro sosteneva che la transazione, interpretata secondo il suo tenore letterale e alla luce della solidarietà fra progettista e costruttore, dovesse ricomprendere anche i danni da progettazione, escludendo ogni ulteriore pretesa del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero infondati perché la questione riguardava l'interpretazione della transazione, cioè l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti e dell'ambito oggettivo dell'accordo, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua. La Corte ha inoltre escluso che la Corte d'appello avesse violato il giudicato interno o deciso oltre il chiesto, osservando che essa si era limitata a interpretare diversamente i confini della transazione senza introdurre nuovi fatti. È stato poi precisato che l'eventuale solidarietà tra progettista e costruttore non comporta automaticamente che una transazione stipulata con uno di essi si estenda anche all'altro o a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, in applicazione della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per dedotta decisione oltre il chiesto, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 277 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
art. 279 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso giudicato interno, ma la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 342 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali denunciate, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 343 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali denunciate, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 346 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali denunciate, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 1950 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo per l'accoglimento della censura.
art. 1304 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di effetti della transazione, ma la Corte ha escluso un'estensione automatica dell'accordo.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione della transazione; la Corte ha ribadito che l'interpretazione è riservata al merito.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l'interpretazione della transazione; la Corte ha ribadito che l'interpretazione è riservata al merito.
art. 1667 c.c.
Richiamato nel secondo motivo tra le norme sulla garanzia dell'appalto.
art. 1669 c.c.
Richiamato come base della pretesa risarcitoria per gravi difetti dell'opera; la Corte ha preso atto della qualificazione operata nei gradi di merito ma ha deciso la causa sul diverso tema dell'interpretazione della transazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'interpretazione di una transazione quanto ai suoi confini oggettivi integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non come questione di qualificazione giuridica del contratto.
- La dedotta violazione del giudicato interno non sussiste quando il giudice di appello si limiti a dare una diversa lettura dell'ambito di un accordo, senza introdurre nuovi fatti o discostarsi da un accertamento coperto da giudicato.
- La solidarietà tra più soggetti obbligati non comporta, di per sé, che una transazione stipulata con uno solo di essi si estenda automaticamente anche agli altri o a tutte le obbligazioni collegate; occorre verificare la volontà effettiva delle parti e l'oggetto concreto dell'accordo.
- Quando le parti abbiano rinunciato reciprocamente ad ogni azione legale inerente al rapporto, il significato della clausola va desunto dall'interpretazione complessiva dell'atto e non da automatismi legati alla natura delle singole responsabilità.
- Il sindacato di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito se quest'ultima sia coerente con il testo negoziale e con i criteri ermeneutici applicati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20449/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20450/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20455/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →