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Sentenza

Sentenza del 13/12/2023 n. 34955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato ad EON Italia e a Erg Power Generation per il recupero dell'imposta proporzionale di registro (3%) qualificando l'operazione come cessione di ramo d'azienda. L'Ufficio sosteneva che la scissione parziale (26.8.2015) con conferimento del ramo Hydro in Hydro Terni Srl e la successiva cessione della partecipazione totalitaria (5.11.2015) a Erg costituissero, per collegamento negoziale, un'unica cessione d'azienda soggetta a tassazione proporzionale; contestava inoltre la retroattività dell'applicazione della nuova disciplina dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 (modificata dalla L. n.205/2017) e deduceva violazioni del principio di alternatività IVA/registro e delle direttive comunitarie.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, alla luce delle modifiche normative e della loro efficacia retroattiva riconosciuta dalla L. n.145/2018 e dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 158/2020 e 39/2021), l'art. 20 D.P.R. 131/1986 deve essere applicato 'ab intrinseco': l'attività interpretativa può considerare solo gli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione. Elementi estrinseci e negozi collegati non possono essere utilizzati per riqualificare l'atto salvo l'ipotesi di abuso/elusione fiscale, che richiede il rispetto delle garanzie procedimentali (art. 10‑bis L. 212/2000). Non essendo possibile, sulla base degli atti registrati, dimostrare una cessione di ramo d'azienda, l'imposizione proporzionale non era giustificata e la tassazione in misura fissa per la cessione di partecipazioni risultava corretta. Anche le censure comunitarie/IVA sono state ritenute infondate nel contesto accertato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    L'art. 20 novellato disciplina l'interpretazione degli atti limitando l'esame agli elementi intrinsecamente desumibili dall'atto presentato alla registrazione; esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati salvo casi espressamente previsti.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    Principio di alternatività IVA/registro: rilevante nel quadro ma non muta l'esito quando l'atto è qualificato come cessione di partecipazioni e assoggettato a imposta fissa.

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (L. di bilancio 2018), art. 1, comma 87

    Modifica della formulazione dell'art. 20 che ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto registrato; principio recepito e applicato dalla Corte.

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    Interpretazione autentica della modifica del 2017 attribuita all'art. 20, con efficacia retroattiva applicata anche agli atti precedenti.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10‑bis (e art. 1 commi 2 e 3 richiamati)

    Disciplina dell'abuso del diritto/ elusione fiscale: consente valutazione di elementi estrinseci solo nell'ambito dell'accertamento anti‑elusivo e previo rispetto delle garanzie procedimentali (contraddittorio endoprocedimentale).

  • Direttiva 2008/7/CE

    Non ostativa alla tassazione in misura fissa delle cessioni di partecipazioni; la tariffa nazionale per atti relativi a quote/azioni è compatibile con la direttiva (richiamato art. 5 nel caso concreto).

  • Direttiva 2006/112/CE (IVA)

    Rilevata nell'ambito del principio di alternatività IVA/registro; presenza di esenzione IVA per cessione quote non modifica la qualificazione quando dall'atto emerge la natura di cessione di partecipazioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 4

    Richiamato per il principio di esenzione IVA su azioni/quote che incide sull'applicabilità del principio di alternatività ma non sulla qualificazione per intrinseco dell'atto.

  • Tariffa, parte prima, all. al D.P.R. n. 131/1986 (art. 11 Tariffa)

    Prevede l'imposizione in misura fissa per gli atti aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione; applicata alla cessione di partecipazioni risultata dall'atto registrato.

Massime di principio

  • Quando si valuta l'imposizione di registro l'analisi deve essere 'ab intrinseco': si considerano solo gli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione.
  • Gli atti e gli elementi extratestuali o i negozi collegati non possono, di regola, essere utilizzati per riqualificare un atto ai fini dell'imposta di registro; eccezione per l'abuso/elusione che richiede il procedimento e le garanzie dell'art. 10‑bis L. 212/2000.
  • La modifica normativa (L. n.205/2017) e la successiva interpretazione autentica (L. n.145/2018) sono state considerate efficaci retroattivamente e vincolanti per la qualificazione degli atti, salvo profili di illegittimità non riscontrati dalla Corte Costituzionale.
  • Se l'atto registrato risulta essere una cessione di partecipazioni, la tassazione in misura fissa prevista dalla tariffa è, di norma, applicabile e compatibile con la normativa comunitaria richiamata.
  • L'onere probatorio dell'Amministrazione è di dimostrare, sull'atto presentato alla registrazione, la sussistenza di una diversa natura negoziale; non può limitarsi a provare collegamenti esterni non riportati nell'atto.
  • Nelle controversie successive a cambiamenti normativi complessi, la giurisprudenza può compensare le spese di lite quando non vi siano orientamenti consolidati successivi alle modifiche legislative.
  • Per contrastare efficacemente un'operazione strutturata, l'amministrazione deve valutare la strada dell'accertamento anti‑elusivo (con tutte le garanzie procedurali) piuttosto che la semplice riqualificazione 'per estrinseco' dell'atto.

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