Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla tempestività della querela (contestazione che le persone offese avessero avuto conoscenza certa del fatto già nel 2015); (2) inosservanza/erronea applicazione della normativa penale in ordine all'elemento materiale della truffa, sostenendo che le rassicurazioni sarebbero posteriori all'ultimo pagamento e pertanto il fatto sarebbe un mero inadempimento contrattuale; (3) mancata considerazione della prova relativa all'invio telematico della dichiarazione per il 2014 (travìsamento); (4) mancata valutazione dell'elemento psicologico alla luce dello stato di dipendenza dell'imputato (alcol/droga) che avrebbe ridotto la capacità di intendere e di volere e configurato più negligenza che dolo; (5) mancanza di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo, secondo e quarto motivo manifestamente infondati, in particolare confermando che la querela è tempestiva solo dal momento in cui le vittime hanno conoscenza certa dell'autore (accertata quando il nuovo professionista si recò all'Agenzia delle Entrate nel 2018) e che gli artifici consistettero anche nell'inviare alle persone offese copie di dichiarazioni non presentate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza (mancata indicazione specifica degli atti che proverebbero l'invio della dichiarazione 2014). Il quinto motivo è inammissibile per genericità e comunque infondato: la Corte d'appello ha determinato la pena in misura superiore al limite di sei mesi che consentirebbe la sostituzione con pena pecuniaria. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 61, n. 11, cod. pen.
Aggravante per l'abuso della particolare fiducia riposta dalla vittima nel professionista; la Corte d'appello l'ha ritenuta sussistente e ha bilanciato tale aggravante con le circostanze attenuanti generiche
art. 640 cod. pen.
Disciplina il delitto di truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (artifici e raggiri, inganno, profitto ingiusto, danno) anche sulla base dell'invio di documentazione falsa e delle rassicurazioni fornite alle vittime
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo alla mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte di cassazione ha valutato e respinto i rilievi motivazionali come manifestamente infondati o generici
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ground relativo all'inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente individuato gli artifici e i raggiri costitutivi della truffa
art. 124 cod. pen.
Riferimento al termine di proponibilità della querela: la Corte ha ricordato che il termine decorre dalla conoscenza certa, completa dell'autore e della fattispecie, non dal semplice sospetto
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma che consente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria per determinati limiti; la Corte ha ritenuto non applicabile la sostituzione perché la pena determinata era superiore al limite di sei mesi
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: richiamato in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con quella pecuniaria; il ricorrente non ha specificato i presupposti per un diverso bilanciamento
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con condanna del ricorrente alle spese
Massime di principio
- La decorrenza del termine per la querela va valutata in base alla conoscenza certa, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, del fatto e dell'autore: semplici sospetti o conoscenza di un avviso non sempre bastano a far decorrere il termine
- L'invio a clienti di documentazione che fa apparire adempiuti obblighi fiscali non ottemperati, unitamente a rassicurazioni sul regolare adempimento, può integrare gli 'artifici e raggiri' tipici della truffa, nonché l'induzione in errore e l'ingiusto profitto
- In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: l'allegazione generica di travisamento della prova o l'assenza di indicazione puntuale degli atti probatori comporta inammissibilità
- Lo stato personale dell'imputato (es. dipendenza da alcol/droga) deve essere valutato concretamente dal giudice di merito e non esclude automaticamente il dolo se le modalità del fatto dimostrano consapevolezza e volontà
- La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 è preclusa se la pena detentiva risultante è superiore al limite previsto (sei mesi); la richiesta deve essere motivata richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
- La Corte di legittimità può dichiarare inammissibile o respingere un ricorso se i motivi sono manifestamente infondati o generici; il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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