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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla tempestività della querela (contestazione che le persone offese avessero avuto conoscenza certa del fatto già nel 2015); (2) inosservanza/erronea applicazione della normativa penale in ordine all'elemento materiale della truffa, sostenendo che le rassicurazioni sarebbero posteriori all'ultimo pagamento e pertanto il fatto sarebbe un mero inadempimento contrattuale; (3) mancata considerazione della prova relativa all'invio telematico della dichiarazione per il 2014 (travìsamento); (4) mancata valutazione dell'elemento psicologico alla luce dello stato di dipendenza dell'imputato (alcol/droga) che avrebbe ridotto la capacità di intendere e di volere e configurato più negligenza che dolo; (5) mancanza di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo, secondo e quarto motivo manifestamente infondati, in particolare confermando che la querela è tempestiva solo dal momento in cui le vittime hanno conoscenza certa dell'autore (accertata quando il nuovo professionista si recò all'Agenzia delle Entrate nel 2018) e che gli artifici consistettero anche nell'inviare alle persone offese copie di dichiarazioni non presentate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza (mancata indicazione specifica degli atti che proverebbero l'invio della dichiarazione 2014). Il quinto motivo è inammissibile per genericità e comunque infondato: la Corte d'appello ha determinato la pena in misura superiore al limite di sei mesi che consentirebbe la sostituzione con pena pecuniaria. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 11, cod. pen.

    Aggravante per l'abuso della particolare fiducia riposta dalla vittima nel professionista; la Corte d'appello l'ha ritenuta sussistente e ha bilanciato tale aggravante con le circostanze attenuanti generiche

  • art. 640 cod. pen.

    Disciplina il delitto di truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (artifici e raggiri, inganno, profitto ingiusto, danno) anche sulla base dell'invio di documentazione falsa e delle rassicurazioni fornite alle vittime

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo alla mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte di cassazione ha valutato e respinto i rilievi motivazionali come manifestamente infondati o generici

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Ground relativo all'inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente individuato gli artifici e i raggiri costitutivi della truffa

  • art. 124 cod. pen.

    Riferimento al termine di proponibilità della querela: la Corte ha ricordato che il termine decorre dalla conoscenza certa, completa dell'autore e della fattispecie, non dal semplice sospetto

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma che consente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria per determinati limiti; la Corte ha ritenuto non applicabile la sostituzione perché la pena determinata era superiore al limite di sei mesi

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamato in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con quella pecuniaria; il ricorrente non ha specificato i presupposti per un diverso bilanciamento

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con condanna del ricorrente alle spese

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per la querela va valutata in base alla conoscenza certa, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, del fatto e dell'autore: semplici sospetti o conoscenza di un avviso non sempre bastano a far decorrere il termine
  • L'invio a clienti di documentazione che fa apparire adempiuti obblighi fiscali non ottemperati, unitamente a rassicurazioni sul regolare adempimento, può integrare gli 'artifici e raggiri' tipici della truffa, nonché l'induzione in errore e l'ingiusto profitto
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: l'allegazione generica di travisamento della prova o l'assenza di indicazione puntuale degli atti probatori comporta inammissibilità
  • Lo stato personale dell'imputato (es. dipendenza da alcol/droga) deve essere valutato concretamente dal giudice di merito e non esclude automaticamente il dolo se le modalità del fatto dimostrano consapevolezza e volontà
  • La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 è preclusa se la pena detentiva risultante è superiore al limite previsto (sei mesi); la richiesta deve essere motivata richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La Corte di legittimità può dichiarare inammissibile o respingere un ricorso se i motivi sono manifestamente infondati o generici; il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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