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Sentenza

Sentenza n. 13939/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0008464 del 24.05.2024 ed elenco ammessi n. 0009502 del 07.06.2024 (Regione Piemonte); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 33; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti per l''accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all''adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17\9\2025 per l’annullamento previa sospensiva: - del D.D.G. n. 10570 del 19 giugno 2025 pubblicato dall’USR per la regione Piemonte, con cui è approvata ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 e dell’art. 10, comma 5 del D.D. 18 dicembre 2023, n. 2788 la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali della regione Piemonte e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigente scolastico nella Regione Piemonte, nonché gli atti presupposti, inclusi bando, disciplina regolamentare, prova preselettiva, punteggio conseguito e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha conseguito 33/50 nella prova preselettiva, ma non è stato ammesso alla prova scritta in quanto non rientrante nel triplo dei posti disponibili per la Regione Piemonte. Ha contestato il criterio del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti regionali, sostenendo che il D.M. n. 194/2022 consentisse la preselezione solo quando i candidati fossero superiori a quattro volte i posti e che, pertanto, dovessero essere ammessi anche i candidati collocati tra il terzo e il quarto multiplo. Ha inoltre censurato la regionalizzazione della procedura e delle soglie, deducendo disparità di trattamento rispetto a candidati di altre regioni ammessi con punteggi inferiori; l’illegittimità di una soglia superiore alla sufficienza aritmetica; la sproporzione e l’irragionevolezza della preselezione, asseritamente divenuta la fase effettivamente selettiva del concorso; la riduzione dei posti disponibili per effetto della procedura straordinaria; nonché l’errata formulazione o ambiguità di alcuni quesiti della prova preselettiva, con deduzione di violazione di legge, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale regionale, deducendo illegittimità derivata dagli atti già contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato al numero dei posti disponibili, senza necessità di una soglia minima fissa o predeterminata. Il criterio seleziona comunque i candidati con i punteggi più elevati e non contrasta con il principio meritocratico. Ha escluso la contraddittorietà tra la soglia di quattro volte i posti, rilevante per decidere se attivare la preselezione, e quella di tre volte i posti, rilevante per determinare il contingente massimo ammesso alla prova scritta: le due soglie perseguono finalità diverse e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. Ha ritenuto legittima la procedura su base regionale, in quanto coerente con la disciplina che prevede graduatorie regionali; la conseguente diversità delle soglie non costituisce disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all’interno della singola graduatoria regionale e dipende fisiologicamente dalla diversa distribuzione territoriale dei posti e dei candidati. La soglia concreta è stata considerata il risultato oggettivo dell’applicazione del criterio numerico e della competitività della procedura, non arbitraria né priva di istruttoria; il relativo apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le censure sulla riduzione dei posti in relazione alla procedura straordinaria. Quanto ai quesiti, il Collegio ha ricondotto la loro formulazione e l’individuazione delle risposte corrette alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di errori obiettivi, inequivocabili, manifesta illogicità, incongruenza o travisamento. I quesiti contestati non presentavano tali vizi: la risposta indicata dalla commissione appariva l’unica sicuramente corretta, mentre le altre costituivano distrattori plausibili; il ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare errori evidenti. I motivi aggiunti, fondati esclusivamente sull’illegittimità derivata, sono stati respinti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La previsione dello svolgimento del concorso per dirigente scolastico su base regionale giustifica la formazione di graduatorie regionali e il calcolo regionale dei candidati ammessi e delle relative soglie.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Richiamato tra i parametri di legittimità delle modalità concorsuali e della preselezione.

  • art. 3 D.M. 863/2018

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina della selezione preselettiva.

  • art. 6 D.M. 194/2022

    La disciplina regolamentare individua la soglia di quattro volte i posti ai fini dell’attivazione della preselezione; tale soglia non impedisce al bando di stabilire un diverso contingente massimo, pari a tre volte i posti, per l’ammissione alla prova scritta.

  • art. 6, comma 9, D.D.G. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    Il criterio numerico regionale di ammissione alla prova scritta è legittimo e non richiede una soglia minima fissa di sufficienza.

  • art. 13, comma 2, D.M. 194/2022

    Richiamato quale base normativa per l’approvazione della graduatoria finale del concorso.

  • art. 10, comma 5, D.D.G. 2788/2023

    Richiamato quale base della graduatoria finale regionale impugnata con motivi aggiunti.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all’ammissione alla prova scritta; la domanda è stata respinta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • È legittimo individuare i candidati ammessi a una fase concorsuale mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima fissa di sufficienza, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il contingente stabilito dalla lex specialis.
  • Non è contraddittoria la previsione di una soglia per stabilire se attivare la preselezione e di una diversa soglia per determinare il numero massimo di candidati ammessi alla prova successiva, quando le due soglie perseguono finalità organizzative distinte.
  • In una procedura concorsuale articolata su base regionale, è legittimo calcolare le soglie di ammissione in rapporto ai posti e ai candidati di ciascuna regione; il fatto che il medesimo punteggio sia sufficiente in una regione e insufficiente in un’altra non integra, di per sé, disparità di trattamento, poiché la parità concorsuale va valutata all’interno della singola graduatoria regionale.
  • La soglia di ammissione risultante dall’applicazione di un criterio numerico previamente stabilito non è arbitraria per il solo fatto di essere elevata o variabile, essendo sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La formulazione dei quesiti a risposta multipla e l’individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto per errori obiettivi e inequivocabili, manifesta illogicità, incongruenza o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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