Ordinanza n. 422/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della nota formulata da Aria spa a firma del Rup ad oggetto: Convenzione gara ARCA 2017 Società Consorzio mediterraneo scarl richiesta revisione prezzi - rigetto istanza ricevuta il 18 07 2024 e ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, di ogni atto precedente e in particolare delle seguenti note del 21 03 2024 , del 13 06 2024; e, ove ulteriormente occorra, della disapplicazione delle norme di cui al CSA e del disciplinare di gara, eventualmente risultanti in contrasto con la domanda revisionale; e per ottenere la revisione attraverso il riconoscimento delle variazioni intervenute per la applicazione del CCNL a valere dalla effettiva sua vigenza (giugno 2023) sino alla fine dell’appalto; e per il riconoscimento in subordine del diritto a vedersi riconosciuto l’intervento revisionale nella misura degli indici ISTAT;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione dei prezzi richiesta nell’ambito di una convenzione di gara
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il RUP di Aria S.p.A. ha respinto l’istanza di revisione dei prezzi ricevuta il 18 luglio 2024, nonché, ove occorra, le precedenti note del 21 marzo 2024 e del 13 giugno 2024. Ha chiesto il riconoscimento delle variazioni dei costi derivanti dall’applicazione del CCNL, con decorrenza dalla sua effettiva vigenza nel giugno 2023 fino alla conclusione dell’appalto, e, in subordine, l’applicazione della revisione nella misura risultante dagli indici ISTAT. Ha inoltre prospettato, ove necessario, la disapplicazione delle previsioni del capitolato speciale e del disciplinare di gara eventualmente incompatibili con la pretesa revisionale. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità né le difese di Aria S.p.A. nel merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di dichiarare motivatamente, mediante breve memoria da depositare entro il 6 maggio 2026, se permanga l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione della controversia e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti nonché l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato ad Aria S.p.A. di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, precisando se siano intervenuti fatti, provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza dell’interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull’esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l’inerzia del ricorrente sulla richiesta relativa alla permanenza dell’interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., richiamando l’orientamento secondo cui il comportamento processuale inerte, a fronte di una richiesta espressa del giudice, può manifestare in modo implicito ma inequivoco il disinteresse alla decisione. È stata disposta anche la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di valorizzare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l’inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’attività istruttoria giudiziale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato sia per gli incombenti istruttori sia per la possibile dichiarazione di improcedibilità in caso di mancata dichiarazione sulla permanenza dell’interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina applicabile all’adozione dell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di calendarizzare la causa nel merito, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione della controversia e chiarisca la permanenza dell’interesse, nonché richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati su fatti o atti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull’interesse o sull’esito del giudizio.
Come è indicizzato
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