Sentenza n. 355/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 765/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 maggio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, chiedendo altresì l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato ed era stata previamente notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo in favore della ricorrente la Carta elettronica e accreditando la somma di € 2.000,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma l’applicazione nei confronti della pubblica amministrazione resta soggetta a una valutazione discrezionale delle condizioni concrete e delle ragioni ostative.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La previa notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione costituisce una condizione per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione doveva essere assicurata dall’Amministrazione in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica, alle quali l’Amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato, previamente notificata, che impone una prestazione specifica, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente individuato nel titolo giudiziale legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio, degli interessi pubblici coinvolti e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, ove considerabili come fatti notori, possono costituire ragioni ostative concrete all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
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