Cassazione Penale, Ordinanza n. 17141/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: un coimputato era stato assolto, mentre per il ricorrente era stata esclusa la premeditazione, ritenuto l'assorbimento della contravvenzione ex art. 697 c.p. nel delitto di detenzione e porto illegali di arma da sparo, e rideterminata la pena. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la motivazione d'appello si sarebbe limitata a riprodurre quella di primo grado; 2) violazione di legge, con vizi motivazionali, per la mancata riqualificazione del fatto da tentato omicidio a lesioni personali; 3) difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fattuale e aspecifico, il secondo radicalmente inammissibile perché confutativo e reiterativo, osservando che i giudici di merito avevano correttamente desunto il dolo omicidiario dalle modalità della condotta, e il terzo infondato perché il trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando sia sorretto da motivazione congrua e non è necessario l'esame di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro per il vizio di motivazione dedotto in ricorso
art. 56 c.p.
la norma sul tentativo è letta nel senso che, ai fini della configurabilità del delitto tentato, rilevano la condotta, i mezzi impiegati, la direzione non equivoca dell'azione e l'elemento soggettivo, non la realizzazione dell'evento
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, censurato dalla difesa per difetto di motivazione
art. 133 c.p.
la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri previsti dalla norma se la valutazione del giudice di merito è congrua e logica
art. 616 c.p.p.
è la base normativa della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità
art. 697 c.p.
la contravvenzione contestata è stata ritenuta assorbita nel delitto di detenzione e porto illegali di arma da sparo
art. 56 c.p.
la norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in considerazione l'evento solo in punto di sussistenza della volontaria desistenza o del ravvedimento attuoso
ai fini del tentativo conta la condotta e non l'evento, salvo il profilo della desistenza o del ravvedimento attuoso
art. 616 cod. proc. pen.
citate per la conseguenza economica dell'inammissibilità
art. 133 cod. pen.
citate per il principio secondo cui il giudice non deve necessariamente esaminare tutti i parametri di commisurazione della pena se la motivazione è adeguata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve verificare se questi abbiano esaminato tutti gli elementi rilevanti, dato risposta alle deduzioni difensive e sviluppato un ragionamento logico e non contraddittorio.
- Una censura che si limiti a riprodurre o reiterare deduzioni di merito senza indicare specifiche ragioni giuridiche o logiche è inammissibile perché aspecifica o meramente confutativa.
- Il dolo omicidiario può essere desunto in via inferenziale dalle concrete modalità esecutive della condotta, in particolare dalla potenzialità lesiva dell'arma utilizzata e dall'indirizzamento di colpi alla persona offesa.
- Il delitto tentato può sussistere anche se l'evento lesivo non si è verificato, quando la condotta abbia avuto direzione non equivoca e siano stati posti in essere mezzi idonei rispetto al delitto programmato.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica; non è necessario che il giudice dia conto analiticamente di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →