Cassazione Penale, Sentenza n. 30357/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione di legge/errata valutazione della prova perché, secondo il maresciallo della Guardia di Finanza, era stato possibile ricostruire il volume d'affari e i rapporti commerciali; 2) vizio di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto, deducendo di non avere le password necessarie per la gestione dell'impresa e quindi di non esercitare effettivamente la funzione amministrativa; 3) violazione del principio del bis in idem perché sosteneva di essere già stato definitivamente condannato per analogo fatto relativo a un'altra società (Ellediesse); 4) eccezione di prescrizione, sostenendo che il reato si sarebbe prescritto in otto anni dal febbraio 2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivazioni principali: sull'occultamento delle scritture contabili la Corte ha ritenuto che il reato si concretizza nella mancata esibizione e nel prolungato mancato rinvenimento di documenti nei luoghi riferibili alla società, a prescindere dalla possibilità concreta degli investigatori di ricostruire il volume d'affari; sulla qualifica di amministratore di fatto ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti e del commercialista (gestione esclusiva dei punti vendita da parte di Roselli, direzione del personale, ritiro dell'incasso, documentazione societaria rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato), ritenendo irrilevante la sola mancanza delle password; l'eccezione di bis in idem è stata respinta perché formulata per la prima volta in cassazione senza elementi concreti idonei a dimostrarla e perché la precedente condanna per altra società non prova il diritto al bis in idem nel presente giudizio; l'eccezione di prescrizione, anch'essa sollevata per la prima volta in cassazione, è stata ritenuta infondata poiché il reato non risultava prescritto al momento della deliberazione della sentenza di secondo grado. Per tali ragioni il ricorrente è stato dichiarato inammissibile al ricorso, condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma è stata interpretata nel senso che il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili si realizza con la mancata esibizione e il prolungato mancato rinvenimento dei documenti nei luoghi riferibili alla società, anche se gli organi verificatori riescono poi, con altri mezzi, a ricostruire il volume d'affari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi di tale articolo
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre un versamento alla Cassa delle Ammende anche quando non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque applicabile un versamento equitativo di euro 3.000,00 non ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'occultamento delle scritture contabili può essere integrato anche quando gli organi accertatori, tramite bilanci o spesometro, riescano a ricostruire il volume d'affari: la prova della mancata esibizione persistente è sufficiente
- La qualifica di amministratore di fatto si basa su elementi di fatto (gestione operativa, rapporti con dipendenti e commercialista, attività di raccolta incassi e presenza di documentazione societaria) e non può essere confutata con la sola indicazione della mancanza di password tecniche
- Le eccezioni che richiedono accertamenti di fatto (es. bis in idem fattuale, valutazione della prova, decorrenza della prescrizione) devono essere sollevate nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione espone al loro rigetto per inammissibilità
- La prescrizione va calcolata e dedotta tempestivamente nel processo: se non valutata nei gradi di merito, la cassazione non procede a nuovi accertamenti di fatto e l'eccezione può risultare inefficace
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa, salvo profili di colpa grave nella presentazione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30331/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30335/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30336/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30337/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →