Sentenza del 25/05/2016 n. 10811 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune, ha accolto gli ulteriori motivi, ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contro l'avviso TARSU. La società non ha quindi ottenuto né l'esenzione totale né una riduzione della tassa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la particolarità della questione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo al 2007, sostenendo di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per quantità e, quindi, non tassabili. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo sufficienti il MUD e i registri di carico e scarico a dimostrare il superamento delle soglie fissate dal regolamento comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'omessa pronuncia sull'asserita genericità dell'appello della società e, dall'altro, l'erronea valutazione della documentazione e il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto gli altri, rilevando che il superamento delle soglie quantitative non era sufficiente da solo: la società doveva dimostrare anche l'effettivo smaltimento dei rifiuti tramite imprese specializzate, mediante contratti, fatture o documentazione equivalente.
Norme richiamate
Disciplina, rispettivamente, il vizio di omessa pronuncia e il vizio di motivazione denunciabili in cassazione. La Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la decisione della CTR implicava il rigetto dell'eccezione di genericità dell'appello.
Pone a carico di chi invoca un'esenzione o una riduzione l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio, inclusa la produzione e l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
Attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali derivanti da attività economiche, anche in base a criteri qualitativi e quantitativi.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 40 e 58
Disciplina la TARSU e il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa.
Art. 11, lett. b), del regolamento TARSU del Comune di Canistro
La loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata non superi i 10 kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq.
Fissa la soglia quantitativa entro la quale i rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati agli urbani e, conseguentemente, assoggettati alla tassazione.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 14
Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Prevede una riduzione della tariffa quando il produttore dimostra l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati, confermando la necessità di una prova documentale dell'effettiva gestione dei rifiuti.
Massime di principio
- Il regolamento comunale è determinante per stabilire quali rifiuti speciali siano assimilabili agli urbani e quali soglie quantitative debbano essere rispettate.
- Il MUD e i registri di carico e scarico possono contribuire a dimostrare la quantità di rifiuti prodotti, ma normalmente non provano da soli l'effettivo smaltimento o recupero.
- Chi chiede l'esenzione o la riduzione della TARSU/TIA deve fornire una prova completa e documentata, comprendente contratti, fatture, formulari o attestazioni delle ditte specializzate incaricate.
- Il semplice superamento della soglia comunale può escludere l'assimilazione dei rifiuti agli urbani, ma non sostituisce la prova dell'effettiva gestione autonoma e onerosa dei rifiuti.
- In assenza della documentazione sullo smaltimento tramite operatori autorizzati, l'impresa può perdere sia l'esenzione totale sia la riduzione della tassa, anche quando abbia dimostrato di produrre rifiuti speciali in quantità rilevante.
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