Cassazione Penale, Sentenza n. 44375/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare e respinto il riesame, sostenendo che il Tribunale aveva applicato erroneamente la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 c.p.p. a carico del Narouei. La censura principale è che a carico del ricorrente risultano due condanne, la seconda delle quali riconosceva la continuazione rispetto alla prima, sicché non potrebbe intendersi sussistente la recidiva reiterata; in tal modo il difensore riteneva invece possibile l'accesso all'applicazione concordata della pena (patteggiamento) entro i limiti applicabili, con una pena concordata inferiore ai limiti dedotti dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche quando tra precedenti condanne sussista il vincolo di continuazione, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte secondo cui la continuazione è una fictio iuris di temperamento e non esclude la rilevanza autonoma dei precedenti ai fini della recidiva. Il Tribunale era inoltre corretto nel ritenere che il minimo edittale della rapina impropria è di cinque anni e che, per i recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p.p., è precluso il ricorso all'applicazione concordata della pena ai sensi del comma ibis dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99, comma 4 c.p.p.
La norma è stata invocata per configurare la recidiva reiterata infraquinquennale; la Corte ha ritenuto legittimo il suo accertamento anche se fra le condanne pregresse vi era una riconosciuta continuazione.
art. 69 c.p.
Richiamato l'ultimo comma: la Corte ha confermato che non è manifestamente infondata la statuizione che limita la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, ritenendo compatibile tale disciplina con i principi costituzionali richiamati.
art. 444, comma ibis, c.p.p.
La norma esclude l'accesso all'applicazione concordata della pena per i recidivi di cui all'art. 99, comma 4 c.p.p.; la Corte ha confermato che, trovandosi il ricorrente in tale situazione, il patteggiamento era precluso.
art. 175, comma 2bis, c.p.p.
Richiamata dalla difesa come parametro relativo ai limiti del patteggiamento; la Corte ha osservato che, trattandosi di reato con minimo edittale elevato e di soggetto recidivo, i limiti richiamati dalla difesa non erano applicabili per l'accesso al patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
Invocata per la condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di una somma ritenuta equa.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Riferimento formale alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; ha consentito alla Procura di concludere per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra condanne non esclude, di per sé, la possibilità di riconoscere la recidiva reiterata: i due istituti sono compatibili e possono essere applicati congiuntamente quando ricorrono i presupposti normativi.
- Per reati il cui minimo edittale è elevato (qui la rapina impropria con minimo di cinque anni), la possibilità di accedere all'applicazione concordata della pena è spesso preclusa al soggetto qualificato come recidivo reiterato ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p.p.
- La contestazione della recidiva deve fondarsi su argomentazioni che distinguano concretamente i precedenti utili; eccezioni teoriche sulla incompatibilità con la continuazione sono respinte dalla giurisprudenza consolidata.
- In sede cautelare, la valutazione del giudice sull'esistenza di gravi indizi e sull'esigenza cautelare può poggiare anche sulla ricostruzione dei precedenti e sulla qualifica di recidiva, e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione non contraddetta dai precedenti richiamati.
- In ipotesi simili conviene verificare con attenzione la natura e i tempi delle precedenti condanne (per stabilire l'infraquinquennalità e l'identità della natura del reato), nonché l'eventuale sussistenza di motivi alternativi per chiedere la revoca o attenuazione della misura cautelare.
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