Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1416/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8397/2024, depositata e resa pubblica il 05.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 22900/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.06.2025

Giustizia amministrativa202503280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 14 febbraio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo la condanna al pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto dell'accertamento contenuto nel giudicato civile.

  • art. 1224 c.c.

    Il controvalore pecuniario riconosciuto in sostituzione della fruizione tardiva del beneficio deve essere corrisposto con gli interessi legali fino al soddisfo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di un obbligo risultante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il giudicato riconosce un beneficio economico fruibile entro un determinato periodo e tale periodo è decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di un'astreinte: la penalità di mora può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.