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Sentenza

Sentenza del 11/05/2022 n. 14893 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2006 con contestazione della qualificazione della società come soggetto fittizio e soggetto interposto in operazioni immobiliari; censurata la pretesa erariale relativa alla maggiore IVA detratta e, in parte, la deducibilità dei costi risultanti da fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti (in particolare due versamenti dalla Credsec S.p.A. e fatture emesse dalla T. s.r.l.). Parallelamente l'Agenzia aveva chiesto la revocazione di una precedente sentenza di appello per presunto errore di fatto e proponeva ricorso incidentale e autonomo per cassazione.

La decisione

Decisione complessa e sfaccettata: la Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Quanto al ricorso proposto dall'Agenzia (RG 23999/16) ha accolto il ricorso per cassazione e cassato la sentenza di revocazione (la revocazione era fondata su un presunto 'errore di fatto' relativo a punti già controversi, quindi inammissibile); quanto al ricorso della società (RG 26485/15) ha rigettato il ricorso principale della contribuente, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia per omessa pronuncia circa l'illegittima deduzione dei costi relativi a due fatture (omissione che ha portato alla cassazione parziale della sentenza di appello) e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per decidere sul punto non esaminato; per il resto ha respinto le altre censure della società, ritenendo corretta la statuizione di legittimità del recupero dell'IVA in relazione alla qualificazione della società come soggetto fittizio e all'inesistenza delle operazioni fatturate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    L'art. 64 sul tema della revocazione è interpretato nel senso che la revocazione ordinaria è ammessa anche quando sia pendente o non ancora scaduto il termine per il ricorso per cassazione, purché ricorra uno dei casi di cui all'art. 395 c.p.c.; la norma non è limitata dall'esigenza temporale della scadenza dei termini di impugnazione.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. cc)

    La novella chiarisce che le sentenze delle commissioni tributarie in grado d'appello sono impugnabili ai sensi dell'art. 395 c.p.c., rafforzando l'ammissibilità della revocazione ordinaria nei casi previsti.

  • Codice di procedura civile, art. 395 (n. 4)

    L'errore di fatto dedotto in revocazione non può riguardare punti che sono stati oggetto di decisione controversa e discusso tra le parti; la revocazione non è lo strumento per rimettere in discussione accertamenti di fatto già valutati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Riferita in relazione alla detrazione IVA: la Corte richiama i principi per i quali la detrazione è consentita solo se l'operazione è reale e i beni/servizi sono utilizzati per operazioni imponibili; fatture che rappresentano operazioni inesistenti non danno diritto alla detrazione.

  • Legge 30 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis

    La disposizione è stata richiamata come possibile presupposto del recupero, ma il giudice di merito e la Corte hanno valutato se tale norma fosse effettivamente invocata dall'Ufficio nell'atto impositivo; la questione è stata oggetto di controversia processuale circa l'oggetto del rilievo.

  • Diritto comunitario (Direttiva 77/388/CEE, artt. 17 e principio di neutralità IVA)

    Il principio di neutralità IVA non autorizza la detrazione quando le operazioni fatturate non sono mai state effettivamente realizzate; la neutralità non impedisce trattamenti differenziati tra operatori che hanno posto in essere operazioni imponibili e quelli che non le hanno effettivamente effettuate.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione: la Corte ha valutato la congruità della motivazione del giudice di merito e ha ritenuto che, salvo omissioni specifiche, l'iter logico-giuridico fosse sufficientemente espresso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Fondamento per le doglianze di nullità della sentenza per vizio di motivazione o per violazione di norme di diritto processuale; la Corte ha accolto alcune censure basate su omessa pronuncia.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) non può essere utilizzata per correggere punti già controversi e decisi dal giudice: se la circostanza è stata oggetto di contraddittorio e valutazione, l'errore di fatto non è strumento idoneo.
  • Le sentenze di merito delle commissioni tributarie possono essere oggetto di revocazione anche se è pendente o non ancora scaduto il termine per il ricorso per cassazione, quando ricorrono i presupposti dell'art. 395 c.p.c.; tuttavia la revocazione non soppianta il controllo di legittimità.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA richiede che le operazioni fatturate siano realmente avvenute e che i beni/servizi siano effettivamente utilizzati per operazioni imponibili: fatture cartolari relative a operazioni inesistenti escludono la detrazione.
  • La deducibilità dei costi in sede tributaria può essere esclusa se è dimostrata l'inesistenza dell'operazione o la riconducibilità a reati non colposi; in mancanza di prova che i costi siano riferibili a condotte delittuose non colpose, i costi possono essere riconosciuti deducibili.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i punti sollevati in appello; l'omessa pronuncia su questioni decisive determina cassazione e rinvio.
  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto: non può rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito se non per profili di diritto o per omissioni di decisione.

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