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Sentenza

Sentenza n. 14912/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - della nota del Ministero della Difesa, prot.n. -OMISSIS- di sospensione del giudizio di avanzamento ad anzianità al grado superiore per l’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2021; - del presupposto e non conosciuto verbale della Commissione di Avanzamento, recante la non valutazione del predetto giudizio di avanzamento ad anzianità e la non applicabilità dell’art. 1051-bis, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; - di ogni altro atto ai predetti collegato e connesso, antecedente o successivo, ivi compresi, in subordine e per quanto di ragione, gli avanzamenti disposti nei confronti degli altri ufficiali valutati per l’avanzamento a scelta;

Giustizia amministrativa202400983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla valutazione per l'avanzamento al grado di Brigadiere capo nell'aliquota del 31 dicembre 2021, motivata dalla cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età durante la procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già pretermesso da precedenti procedure di avanzamento per motivi di salute e per la pendenza di un procedimento penale poi definito con assoluzione, era stato incluso nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2021 per il grado di Brigadiere capo. Nel corso dei lavori della Commissione di avanzamento, prima della conclusione della procedura, era tuttavia cessato dal servizio permanente per raggiunti limiti di età. L'Amministrazione ne aveva quindi escluso la valutazione, ritenendo non applicabile l'art. 1051-bis del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1051-bis, 1032 e 1093 del codice dell'ordinamento militare, nonché degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 21-nonies della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha contestato, in particolare, che la cessazione dal servizio successiva alla data dell'aliquota potesse impedire la valutazione, sostenendo che gli elementi rilevanti dovessero essere cristallizzati al 31 dicembre 2021 e che il raggiungimento dei limiti di età non costituisse un impedimento tipico previsto dall'art. 1051 c.o.m. Ha inoltre invocato l'applicazione dell'art. 1051-bis c.o.m., sostenendo che la disposizione, per il ruolo degli appuntati e carabinieri, si riferirebbe al semplice requisito temporale per l'avanzamento e non distinguerebbe tra avanzamento a scelta e per anzianità. Sono stati altresì dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento, sproporzione e omessa ponderazione degli interessi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 1051, comma 7, c.o.m., disciplinando la ripresa del procedimento di avanzamento dopo la cessazione di una causa impeditiva, presupponga la perdurante appartenenza dell'interessato al servizio permanente e al relativo ruolo. La cessazione dal servizio permanente intervenuta durante i lavori della Commissione e prima della conclusione della procedura impedisce quindi la successiva valutazione, anche se dovuta a una ragione diversa dalla causa che aveva originariamente sospeso o impedito l'avanzamento. Il Collegio ha inoltre qualificato la procedura del 2021 come avanzamento a scelta al grado di Brigadiere capo, basato sulla valutazione comparativa di merito e caratterizzato da un numero limitato di posizioni utili, e non come avanzamento per anzianità. L'art. 1051-bis c.o.m. è stato ritenuto disposizione eccezionale, applicabile alle promozioni per anzianità e, nell'ipotesi alternativa fondata sul mero requisito temporale, ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri o ai corrispondenti ruoli forestali. Poiché il ricorrente apparteneva al ruolo dei sovrintendenti, tale norma non poteva trovare applicazione. Le ulteriori censure sono state assorbite in ragione dell'infondatezza delle ragioni principali. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1051, comma 7, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al venir meno delle cause impeditive, "salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione".

    La ripresa del procedimento di avanzamento presuppone la perdurante appartenenza dell'interessato al servizio permanente e al relativo ruolo; la cessazione dal servizio durante la procedura impedisce la valutazione.

  • art. 1051 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Costituisce la disciplina ordinaria degli impedimenti e delle condizioni per la valutazione e l'avanzamento del personale militare; nel regime ordinario è necessaria la permanenza in servizio.

  • art. 1051-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il militare deceduto o collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente, dopo aver maturato la permanenza minima nel grado o, per il ruolo appuntati e carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento, "è comunque valutato" e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore.

    La disposizione introduce una deroga eccezionale al requisito della permanenza in servizio. È applicabile alle promozioni per anzianità e, nella distinta ipotesi basata sul requisito temporale, soltanto agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri o ai corrispondenti ruoli forestali; non si applica all'avanzamento a scelta del personale del ruolo sovrintendenti.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura relativa all'obbligo di motivazione è stata superata dall'accertamento della legittimità sostanziale dell'esclusione dalla valutazione.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non ricorre la nullità per mancanza assoluta di motivazione, poiché il provvedimento impugnato espone la ragione dell'esclusione, fondata sulla cessazione dal servizio durante la procedura.

Massime di principio

  • Nel regime ordinario degli avanzamenti militari, la valutazione e la promozione presuppongono la perdurante appartenenza dell'interessato al servizio permanente e al relativo ruolo al momento della conclusione della procedura.
  • La cessazione dal servizio permanente intervenuta durante i lavori della Commissione di avanzamento e prima della pubblicazione del quadro impedisce la sottoposizione a valutazione, anche quando la cessazione dipenda da una causa diversa dall'originaria causa impeditiva.
  • L'art. 1051-bis del codice dell'ordinamento militare costituisce una deroga eccezionale e di stretta interpretazione al requisito della permanenza in servizio; non può essere esteso oltre le ipotesi espressamente previste.
  • L'art. 1051-bis del codice dell'ordinamento militare non si applica all'avanzamento a scelta del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, poiché la disposizione riguarda le promozioni per anzianità e, nell'ipotesi fondata sul mero requisito temporale, soltanto il ruolo appuntati e carabinieri o i corrispondenti ruoli forestali.
  • La mera inclusione in un'aliquota di avanzamento non consolida il diritto alla valutazione quando, prima della conclusione della procedura, venga meno il presupposto della permanenza in servizio richiesto dalla disciplina ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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