Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28918/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16/10/2025. Dal testo emerge che il primo motivo riproponeva censure già formulate nei gradi di merito e già disattese dai giudici territoriali; la Corte di cassazione ritiene tali doglianze meramente riproduttive e non idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma anche tale censura viene ritenuta inammissibile perché la sentenza di merito aveva già svolto una motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, e il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., non censurabile in sede di legittimità perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e abbia esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione coerente, puntuale e non manifestamente illogica.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è utilmente scrutinabile in cassazione quando la decisione di merito abbia compiuto un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato sulla non particolare tenuità del fatto.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, appartiene al merito e non può essere sostituito da una diversa valutazione in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.