Cassazione Penale, Ordinanza n. 28918/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16/10/2025. Dal testo emerge che il primo motivo riproponeva censure già formulate nei gradi di merito e già disattese dai giudici territoriali; la Corte di cassazione ritiene tali doglianze meramente riproduttive e non idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma anche tale censura viene ritenuta inammissibile perché la sentenza di merito aveva già svolto una motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, e il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., non censurabile in sede di legittimità perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e abbia esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione coerente, puntuale e non manifestamente illogica.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è utilmente scrutinabile in cassazione quando la decisione di merito abbia compiuto un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato sulla non particolare tenuità del fatto.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, appartiene al merito e non può essere sostituito da una diversa valutazione in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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