Sentenza n. 2696/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 7714/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 14308/2023, TRIBUNALE DI NAPOLI, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. PICCIOTTI, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 7714/2024, recante la condanna del Ministero al pagamento di 1.500 euro secondo le modalità della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro secondo le modalità di erogazione della Carta del docente, oltre alle spese di lite. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva l'assegnazione di un termine per adempiere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva del 15 gennaio 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre precisato che nel giudizio di ottemperanza sono dovute soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione dell'ottemperanza; restano escluse le spese di precetto, riferibili all'esecuzione forzata civile. Le spese del giudizio, pari a 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
In presenza di un titolo giudiziale esecutivo, dell'inadempimento dell'amministrazione e degli ulteriori presupposti processuali, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese di precetto riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile e non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza; pertanto non sono ricomprese tra le spese successive al giudicato riconoscibili in tale giudizio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- Per l'ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il suo decorso infruttuoso rende procedibile l'azione.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore mancato adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, quali spese successive al giudicato, soltanto quelle funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; le spese di precetto, riferibili all'esecuzione forzata civile, restano escluse.
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