Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che confermava la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale: lamentano violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione perché la Corte d'appello avrebbe fondato il provvedimento su nuovi elementi e nuove ricostruzioni non contestate in precedenza; carenza o apparente mancanza di motivazione sui presupposti della confisca (in particolare sulla provenienza illecita delle provviste usate per avviare l'autoparco e per l'acquisto della porzione dell'hotel S. Pietro ad Aram); contestano la confisca della Geni s.r.l. e della MPS Immobiliare per assenza di prova della loro disponibilità o per rilevanza del giudicato penale assolutorio; Passeggio e Maranta deducono inoltre l'applicabilità del termine di decadenza (art. 27 comma 6 d.lgs. 159/2011) e l'assenza di disponibilità diretta dei beni da parte del proposto, nonché incompatibilità con sentenza penale di assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge) e precisato che è consentito al giudice del merito riqualificare la fonte illecita dei beni se gli elementi fattuali erano già introdotti nel procedimento/proposta e oggetto di contraddittorio. Alla luce della prova della sproporzione fra beni e redditi e degli elementi fattuali acquisiti, i giudici hanno ritenuto che le somme investite nell'autoparco e i versamenti che hanno alimentato la Geni s.r.l. e la Mps Immobiliare derivassero da provviste non giustificate riconducibili all'attività del Moccia come elemento di vertice della cosca; pertanto la confisca è stata ritenuta correttamente motivata e proporzionata. Quanto alla Mps Immobiliare, la Corte ha escluso l'applicabilità del termine di decadenza del d.lgs. 159/2011 perché la proposta originaria di prevenzione risale a data anteriore all'entrata in vigore del decreto, e ha inoltre ritenuto non incompatibile con la pronuncia penale di assoluzione (che confermava, su punti cruciali, la ricostruzione dei fatti rilevante per la prevenzione). In sintesi: tutte le censure sono state ritenute infondate e la confisca confermata.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 520; art. 521; art. 522; art. 546; art. 597 n.1; art. 606, comma 1, lett. b), c) e e)
Richiamati per i vizi di motivazione e per i rimedi in cassazione: la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità (ammissibilità del motivo per violazione di legge) e distingue la possibilità di denunciare motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c/e) dalle valutazioni di merito non sindacabili.
Costituzione
I principi del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione sono richiamati come parametri ai quali deve adeguarsi la motivazione del provvedimento di prevenzione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Invocata in tema di equo processo e contraddittorio; la Corte ricorda i limiti dell'applicazione di principi CEDU nel procedimento di prevenzione ma tutela il contraddittorio se gli elementi sono stati posti in proposta.
Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia)
art. 7; art. 10, comma 2; art. 17, comma 3; art. 19, comma 3; art. 24; art. 26, comma 2; art. 27, comma 6
Disciplina il procedimento di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10.2); l'obbligo di motivazione del decreto (art.7); la presunzione di fittizietà per certe intestazioni nel biennio antecedente la proposta (art.26.2); i limiti sul termine di decadenza sono applicati in ragione della data della proposta, e non in modo retroattivo.
Legge n. 575/1965
art. 2-ter, art. 24 (richiamata); art. 1423/1956 citata
Norme storiche sulle misure di prevenzione: la disciplina previgente integra la valutazione quando la proposta risale ad epoca anteriore al d.lgs. 159/2011.
Legge n. 356/1992
Rilevata in relazione alle contestazioni penali collegate e alla loro incidenza (o non incidenza) sul procedimento di prevenzione patrimoniale.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte di cassazione sindaca solo vizi di legge: non riesamina i fatti ma controlla che la motivazione esista, sia coerente, completa e logica.
- Il giudice del merito può riformulare la fonte illecita dei beni se gli elementi fattuali erano già stati introdotti nella proposta e nella istruttoria: una riqualificazione non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa quando gli elementi sono stati oggetto di contraddittorio.
- La presunzione di fittizietà delle intestazioni opera automaticamente per gli atti compiuti nel biennio precedente la proposta (art. 26.2 d.lgs. 159/2011); per atti anteriori il rapporto familiare, la gestione effettiva del bene e l'incapacità economica del terzo sono elementi di valutazione significativi ma non dispositivi.
- La presenza di un giudicato penale di assoluzione non invalida automaticamente la confisca di prevenzione: il procedimento di prevenzione è autonomo e può utilizzare elementi anche emersi in processi penali, salvo che le ricostruzioni siano manifestamente incompatibili.
- Se la pubblica amministrazione dimostra la sproporzione tra beni posseduti e redditi dichiarati, grava sul proposto l'onere di allegare elementi plausibili e verificabili che giustifichino la provenienza lecita; mere asserzioni non sono sufficienti.
- Per l'applicabilità di termini speciali (es. decadenza prevista dal d.lgs. 159/2011) conta la data della proposta originaria: proposte anteriori all'entrata in vigore del decreto sono regolate dalla disciplina previgente.
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