Sentenza n. 545/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna del Comune al risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria n. 823/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9154/2024, che aveva annullato il provvedimento impugnato e condannato il Comune al pagamento di euro 171.896,571 a titolo di risarcimento dei danni, oltre alle spese di lite e alla refusione del contributo unificato ove versato. Il Comune aveva inoltre promosso un giudizio di revocazione, dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato. Nonostante la notificazione delle pronunce in data 21 novembre 2024, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva diffida al pagamento, l'amministrazione non aveva provveduto e non si era costituita nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e del contributo unificato versato nel primo grado di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato, e l'inottemperanza del Comune. L'amministrazione non ha dimostrato l'avvenuto adempimento, secondo il principio per cui l'onere della prova dell'adempimento grava sul debitore. È stato ordinato al Comune di adottare ogni atto necessario per dare piena e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme ancora dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore. Il giudice ha riconosciuto, in assenza di una specifica previsione nel titolo, gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza. È stato inoltre riconosciuto il rimborso del contributo unificato relativo al primo grado, ritenuto dovuto anche in presenza della compensazione delle spese disposta in appello, poiché l'obbligazione di rimborso deriva direttamente dalla legge e grava sulla parte soccombente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni consente l'avvio delle azioni esecutive e del giudizio di ottemperanza.
art. 1282 c.c.
Quando il titolo giudiziale non dispone diversamente, sulle somme liquide ed esigibili sono dovuti interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione del titolo.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche nell'ipotesi di compensazione delle spese di giudizio. L'obbligazione di rimborso del contributo unificato sorge ex lege, per un importo predeterminato, ed è sottratta alla disponibilità del giudice, il quale non può né compensarla né modificarne l'ammontare.
Il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa deve essere rimborsato dalla parte soccombente anche se le spese di lite sono state compensate, poiché l'obbligazione restitutoria sorge direttamente dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza di condanna al pagamento di somme, confermata in appello e non validamente rimossa dal successivo giudizio di revocazione, costituisce titolo giudiziale passato in giudicato e vincolante per l'amministrazione condannata.
- Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione debitrice ha l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, deve essere dichiarata l'inottemperanza.
- Se il titolo giudiziale non disciplina gli interessi, sulle somme dovute in esecuzione della condanna devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione del titolo, quando il credito è liquido ed esigibile.
- Il contributo unificato dovuto dalla parte soccombente deve essere rimborsato alla parte vittoriosa anche quando le spese di lite siano state compensate, trattandosi di obbligazione prevista direttamente dalla legge e sottratta alla disponibilità del giudice.
- La persistente indisponibilità di fondi di bilancio o di cassa non giustifica l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per reperire e rendere disponibile la somma dovuta.
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