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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 8.5.2025, n. 119, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 8 maggio 2025, n. 119, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il giudicato aveva inoltre condannato il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 9 maggio 2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né fornito prova dell’avvenuto adempimento, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi intenda dimostrare l’esecuzione dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa 1.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. La mancata contestazione del Ministero e l’assenza di prova dell’adempimento hanno consentito di ritenere fondata l’actio iudicati. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il pagamento o l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni può essere intrapreso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione debitrice.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni dell’amministrazione, spetta a quest’ultima fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, ove intenda opporlo alla domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo passato in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
  • Quando l’amministrazione, pur costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, fissando un termine e disponendo, per l’eventuale persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al perdurare dell’inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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