Cassazione Penale, Sentenza n. 26422/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Felice impugna la conferma di condanna per furto aggravato sostenendo: 1) errata applicazione della norma e vizi di motivazione per il rigetto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in quanto il bene sottratto avrebbe valore esiguo e non vi sarebbero stati danni ulteriori alla persona offesa; 2) illegittimo riconoscimento dell'aggravante della destrezza (art. 624 n. 4 c.p.), in quanto non sarebbe stata necessaria alcuna abilità speciale per sfilare il telefono dalla tasca esterna del borsello e quindi la fattispecie non ricorrerebbe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura del ricorrente era assertiva e non si confrontava compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato i concreti elementi che giustificano il rigetto dell'attenuante. Sul secondo motivo la Corte ha invece rilevato una lacuna motivazionale: la Corte d'appello, nel riqualificare l'aggravante ai sensi dell'art. 624 n. 4 c.p., ha limitato la sua affermazione a un richiamo apodittico alla descrizione del fatto senza specificare quale abilità o rapidità costituissero la destrezza. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo dell'aggravante della destrezza e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna rimane confermata nella parte non annullata.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
Riguarda l'attenuante per il valore esiguo della cosa; la Corte ha ritenuto che la valutazione del ricorrente fosse meramente assertiva e non confrontasse la motivazione della sentenza che aveva indicato concreti ulteriori danni connessi alla natura della cosa sottratta.
art. 624 n. 2 c.p.
Era l'aggravante originariamente contestata; la Corte d'appello l'ha riqualificata nella diversa aggravante di cui al n. 4, operazione sulla quale il ricorrente non ha sollevato obiezioni.
art. 624 n. 4 c.p.
Aggravante della destrezza nel furto: la Cassazione ha ritenuto che, per riconoscerla, la motivazione debba specificare quali circostanze fattuali dimostrino l'esistenza di una particolare abilità o di una rapidità tale da impedire la reazione della vittima; la mancanza di tale specificazione ha determinato l'annullamento limitato a questo profilo.
Massime di principio
- La mera affermazione che il bene abbia valore esiguo non è sufficiente per ottenere l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione del giudice e fornire elementi concreti che ne giustifichino l'applicazione.
- Per riconoscere l'aggravante della destrezza (art. 624 n. 4 c.p.) la motivazione deve indicare in che cosa sia consistita la speciale abilità o la rapidità, cioè quali atti materiali o circostanze dimostrano che l'azione furtiva è stata eseguita con destrezza e ha vanificato la capacità di reazione della vittima.
- Se la motivazione è apodittica o generica su un punto decisivo (es. sussistenza di un'aggravante), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo esame.
- Le censure di fatto prive di confronto argomentato con le ragioni del giudice di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili; occorre dunque articolare criticamente la divergenza rispetto alla motivazione impugnata.
- In situazioni analoghe è prudente, per il giudice di merito, descrivere espressamente le circostanze fattuali che giustificano l'applicazione di aggravanti tecniche (come la destrezza) per evitare annullamenti parziali per carenze motivazionali.
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