Sentenza n. 2193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM relativa alla procedura per la copertura di due posti di giudice presso il Tribunale di Termini Imerese, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura per la copertura di due posti di giudice presso il Tribunale di Termini Imerese. Il CSM le aveva attribuito 10 punti, negando i 3 punti aggiuntivi previsti dalla circolare sul sistema di tramutamento dei magistrati per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Il diniego era stato motivato dal fatto che il convivente, anch'egli magistrato, risiedeva a Palermo e prestava servizio presso il Tribunale di Marsala, distante 110 chilometri, mentre l'attività svolta in applicazione infradistrettuale presso una sezione della Corte d'appello di Palermo era stata ritenuta temporanea e quindi priva del requisito della stabilità lavorativa richiesto dalla circolare. In primo grado sono stati dedotti l'erroneità dell'interpretazione della nozione di stabile attività lavorativa, l'irragionevolezza e illogicità della circolare e della sua applicazione, nonché il contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. e con la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia. In appello la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il TAR avesse omesso di esaminare le censure effettivamente proposte e avesse introdotto una motivazione nuova e diversa da quella posta dal CSM a fondamento del diniego; ha inoltre contestato la valutazione prognostica sulla durata dell'applicazione infradistrettuale, la sostituzione del giudice all'amministrazione e l'omessa pronuncia sulla questione costituzionale relativa alla tutela del nucleo familiare, richiamando anche l'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che il primo giudice aveva esaminato tutti i profili essenziali del ricorso, sebbene con motivazione congiunta. Pur criticando alcuni passaggi del TAR che sembravano stigmatizzare le scelte personali e professionali della ricorrente e del convivente, il Collegio ha ritenuto centrale la verifica della legittimità della delibera del CSM e della corretta qualificazione dell'attività lavorativa svolta in applicazione infradistrettuale. L'interpretazione del CSM, secondo cui tale attività è fisiologicamente temporanea e non integra una stabile collocazione lavorativa, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, anche se l'incarico si sia protratto per un periodo non breve presso il medesimo ufficio. Il CSM dispone di un ampio potere valutativo nella disciplina dei trasferimenti dei magistrati e può valorizzare la stabilità oggettiva della sede lavorativa del coniuge o convivente. Il requisito serve a riconoscere il punteggio soltanto quando la scelta della sede familiare sia ancorata a elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi, quale una sede lavorativa stabile e inamovibile. Il Collegio ha escluso che il TAR avesse considerato illegittimamente proroghe ipotetiche, poiché la temporaneità deriva dalla natura stessa dell'applicazione infradistrettuale e dai suoi limiti temporali. Sono state inoltre ritenute non dimostrate le censure relative al superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale. Infine, il Consiglio di Stato non ha ravvisato un contrasto della circolare con la tutela costituzionale della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, né ha ritenuto applicabile erga omnes ai magistrati la disciplina dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, Circolare CSM n. 13778/2014
solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza
Il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità familiare presuppone una stabile attività lavorativa del coniuge o convivente, collegata alla sede familiare da elementi oggettivi e non meramente dipendenti dalla volontà dei coniugi.
artt. 46 e 47 Circolare CSM n. 13778/2014
Disposizioni richiamate dal CSM per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo nella procedura di trasferimento dei magistrati.
art. 112 c.p.c.
Non è violato quando il giudice esamina congiuntamente, per connessione logica e giuridica, tutti i profili essenziali delle censure, senza omettere la decisione sulle domande e sui motivi sostanziali.
art. 113, comma 1, Cost.
La censura relativa ai limiti del sindacato giurisdizionale è stata ritenuta infondata; la decisione giudiziale si è mantenuta nell'ambito della verifica di legittimità dell'azione amministrativa.
art. 7, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione all'estensione della giurisdizione amministrativa e al sindacato di legittimità sugli atti del CSM.
art. 34 c.p.a.
Richiamato in relazione ai limiti dei poteri decisori del giudice amministrativo e all'asserita sostituzione all'amministrazione, ritenuta insussistente.
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
La disciplina del trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori non è stata ritenuta automaticamente applicabile erga omnes ai magistrati né idonea, nel caso esaminato, a imporre una diversa interpretazione della circolare del CSM.
artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.
I principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia non sono stati ritenuti violati dalla previsione che subordina il punteggio aggiuntivo alla stabilità oggettiva dell'attività lavorativa del coniuge o convivente.
Massime di principio
- Nelle procedure di trasferimento dei magistrati, il punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare può essere subordinato all'esistenza di una stabile attività lavorativa del coniuge o convivente, collegata alla sede di residenza da elementi oggettivi e indipendenti dalla volontà dei componenti della famiglia.
- L'attività svolta da un magistrato in applicazione infradistrettuale può essere qualificata come fisiologicamente temporanea e, in quanto tale, non integra necessariamente il requisito della stabile collocazione lavorativa richiesto per il riconoscimento del punteggio familiare, anche se l'incarico si protrae per un periodo non breve presso il medesimo ufficio.
- Nell'esercizio del potere di disciplinare le procedure di trasferimento dei magistrati, il CSM dispone di un'ampia valutazione degli elementi oggettivi rilevanti per la tutela dell'unità familiare; il sindacato giurisdizionale può censurare l'irragionevolezza manifesta, ma non sostituire la propria valutazione a quella dell'organo di autogoverno.
- Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando esamina congiuntamente motivi connessi e affronta tutti i profili essenziali della controversia, anche mediante argomentazioni ulteriori, purché non introduca una diversa domanda o ometta di pronunciarsi sulle censure sostanziali.
- I principi costituzionali di tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia non impongono, in assenza di una specifica previsione normativa applicabile alla categoria interessata, l'estensione automatica ai magistrati della disciplina prevista per il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori.
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