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Sentenza

Sentenza n. 1122/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità della nota prot. n. 0050869 del 16 febbraio 2026 con cui l’Università degli Studi di Salerno ha di fatto negato, in via tacita, l’accesso all’integrale documentazione richiesta dal ricorrente con istanza del 25 gennaio 2026, trasmessa con p.e.c. di pari data (acquisita al prot. n. 0022269/2026);

Giustizia amministrativa202600536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: riscontro parziale all’istanza di accesso documentale e civico del 25 gennaio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il riscontro parziale fornito dall’Università a una richiesta articolata in tredici punti, deducendo violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 3 e 22 ss. l. 241/1990, del d.lgs. 33/2013, nonché difetto di istruttoria, sviamento e motivazione inesistente. La controversia riguardava, tra l’altro, istanze di accesso presentate da altri candidati, atti e verbali della commissione, documentazione relativa alla determinazione dei posti disponibili, graduatorie, immatricolazioni, atti istruttori sulla vacanza dei posti e l’asserito atto di sospensione o blocco della carriera del ricorrente. L’Università ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere integralmente riscontrato le istanze, e, in subordine, il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha contestato la tardività e la parzialità dei riscontri.

La decisione

Il Tribunale ha definito il giudizio con esito articolato. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per i punti 3, 5, 10 e 11 dell’istanza, poiché i documenti erano stati consegnati, anche se talvolta tardivamente. Ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse relativamente ai punti 2 e 7, perché il ricorrente aveva constatato l’inesistenza dei documenti oppure aveva acquisito le informazioni per altra via. Ha accolto parzialmente la domanda per i punti 1, lett. a, 1, lett. b con riferimento alle voci b.3 e b.4, 4, 12 e 13. L’Università deve quindi ostendere l’istanza di accesso della candidata menzionata nel verbale del 7 gennaio 2026, la documentazione richiesta al punto 4, comprese le tabelle allegate al verbale del 30 ottobre 2025, nonché la nota dell’ufficio didattica e i relativi atti istruttori concernenti la vacanza dei tre posti, oppure attestare specificamente la loro inesistenza. Quanto alla voce b.4, la richiesta è stata ritenuta inammissibile se diretta a ottenere chiarimenti o elaborazioni nuove sulla mancata previa comunicazione ai controinteressati, ma ammissibile se riferita a informazioni contenute in documenti già esistenti; l’Università deve pertanto ostendere tali documenti o attestare la loro assenza. Il ricorso è stato respinto per il residuo: in particolare, quanto ai nominativi già presenti negli atti, ai documenti dichiarati inesistenti, alla documentazione relativa alle istanze di accesso già consegnate, ai criteri di valutazione risultanti dal regolamento didattico e all’inesistenza di un autonomo atto di blocco della carriera. Il termine per l’ostensione è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state parzialmente compensate; l’Università è stata condannata al pagamento di euro 800, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; la domanda è stata parzialmente accolta, parzialmente respinta, dichiarata improcedibile o definita per cessazione della materia del contendere a seconda dei documenti richiesti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e già formati, detenuti dall’amministrazione, e non può imporre la creazione di nuovi documenti o l’elaborazione di dati.

  • art. 1, comma 1, lett. d, l. 241/1990

    La nozione di documento amministrativo delimita l’oggetto dell’accesso agli atti e alle rappresentazioni già formate e detenute dall’amministrazione.

  • art. 22, comma 4, l. 241/1990

    Concorre a escludere dall’accesso le richieste dirette a ottenere elaborazioni, chiarimenti o la formazione di nuovi documenti, anziché l’ostensione di documenti esistenti.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    È richiamato con riguardo alla previa comunicazione ai controinteressati; l’accesso può riguardare eventuali documenti che attestino le modalità seguite, ma non può trasformarsi in una richiesta di spiegazioni non documentali.

  • d.lgs. 33/2013

    Il richiamo all’accesso civico generalizzato non consente comunque di pretendere informazioni non contenute in documenti già formati e individuati o facilmente individuabili.

  • art. 5 l. 241/1990

    È richiamato con riferimento all’individuazione del responsabile del procedimento; la richiesta è stata respinta poiché il nominativo risultava già in calce agli atti e alle comunicazioni.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso, sia documentale sia civico generalizzato, ha a oggetto documenti amministrativi già formati, esistenti e detenuti dall’amministrazione; non può essere utilizzato per imporre all’amministrazione l’elaborazione di dati, la formulazione di valutazioni o la creazione di nuovi documenti.
  • Una richiesta formulata in termini di chiarimenti o spiegazioni è ammissibile soltanto se può essere ricondotta all’ostensione di informazioni contenute in documenti già esistenti e individuati o facilmente individuabili; in mancanza, l’amministrazione non è tenuta a costruire un nuovo documento per rispondere.
  • Quando l’amministrazione dichiara specificamente e responsabilmente in giudizio che un documento non esiste, fornendo elementi oggettivi coerenti con tale dichiarazione, la domanda di accesso deve essere respinta perché non può avere a oggetto documenti inesistenti e non potrebbe essere eseguita.
  • L’amministrazione, a fronte di una richiesta di documenti che non risultino presenti agli atti, deve fornire una specifica attestazione della loro inesistenza; la mera integrazione giudiziale della motivazione non costituisce, in via generale, il corretto adempimento dell’obbligo, salvo che le dichiarazioni processuali siano imputabili all’amministrazione e assumano valore di formale assunzione di responsabilità.
  • La consegna dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai punti effettivamente soddisfatti; l’acquisizione delle informazioni per altra via o la presa d’atto dell’inesistenza dei documenti determina invece la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su quei punti.
  • In presenza di una richiesta ostensiva articolata, il giudice può definire separatamente ciascun capo, dichiarando cessata la materia del contendere o l’improcedibilità per alcuni documenti, respingendo le richieste infondate e ordinando l’ostensione degli ulteriori documenti esistenti non ancora consegnati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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