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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06705/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una rilevante somma contro il fideiussore di una società debitrice. L’opponente aveva contestato la validità della fideiussione, sostenendo di non aver sottoscritto il contratto nella data indicata, di trovarsi in quel momento negli Stati Uniti e di aver in precedenza consegnato alla banca fogli firmati in bianco, poi abusivamente riempiti. Dopo il rigetto dell’opposizione, fu proposta querela di falso sul contratto di fideiussione, con deduzione di falsità della firma, abuso nel riempimento dei fogli e falsità della data; la querela fu respinta. La successiva impugnazione fu dichiarata inammissibile dalla corte d’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., poiché l’atto si limitava a riproporre la tesi difensiva già esposta in primo grado senza una critica puntuale alla motivazione del tribunale. In cassazione, il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115, 116 e 342 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente ravvisato l’inammissibilità dell’appello nonostante la specificazione dei motivi e la prova del fatto storico della sua presenza all’estero; inoltre ha censurato il rilievo della mancata produzione dei documenti e della c.t.u. calligrafica, sostenendo che quei documenti erano già stati prodotti in altro giudizio e che il giudice avrebbe dovuto considerarli disponibili nel fascicolo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità/autosufficienza, perché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello; il secondo per carenza di interesse, poiché le ulteriori affermazioni della corte territoriale sulla documentazione erano solo ad abundantiam dopo la statuizione di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l’appello fosse correttamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il motivo di gravame non confutava puntualmente la ratio decidendi della sentenza di primo grado ma si limitava a reiterare la medesima difesa sulla presenza all’estero e sulla pretesa falsità della fideiussione. Ha inoltre escluso la rilevanza del secondo motivo, perché le considerazioni della corte d’appello sul mancato deposito dei documenti erano meramente aggiuntive rispetto alla decisione di inammissibilità e non necessitavano di autonoma impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mera riproposizione della difesa originaria non è sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione della prova, ma la Corte non ne ravvisa una diversa applicazione decisiva.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione della prova; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 222 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che i documenti già prodotti in un diverso procedimento dovessero considerarsi ancora utilizzabili; la Corte non accoglie la censura per inammissibilità del motivo e carenza di interesse.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per la proposta di definizione anticipata del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    È applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore, oltre alle spese, in conseguenza dell’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dei motivi di appello, non basta riproporre la tesi difensiva già formulata in primo grado: occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare puntualmente perché essa sarebbe errata.
  • L’atto di appello deve contenere, accanto alla parte volitiva, una parte argomentativa idonea a scardinare la motivazione della decisione di primo grado; in mancanza, l’impugnazione è inammissibile.
  • In sede di legittimità, chi censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare in modo adeguato il contenuto della decisione di primo grado e del motivo di gravame, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerche esplorative negli atti.
  • Quando il giudice di merito, dopo aver dichiarato inammissibile un’impugnazione, sviluppa considerazioni ulteriori sul merito ad abundantiam, la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnarle autonomamente.
  • La verifica della specificità del motivo di appello si misura sulla sua attitudine, ex ante, a confutare la base logico-giuridica della sentenza impugnata; non sono sufficienti affermazioni generiche o disarmoniche rispetto alle statuizioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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