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Sentenza

Sentenza del 03/05/2021 n. 645 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imu - Impianto fotovoltaico installato su copertura di un fabbricato - Qualificazione come bene immobile - Accede stabilmente all'immobile - Legittimo - Imponibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto legittima la qualificazione dell'impianto come bene immobile: essendo l'impianto installato e accedente stabilmente all'immobile, partecipa alla natura del fabbricato e si qualifica come bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c. Di conseguenza l'impianto è soggetto ad accatastamento e imponibile ai fini IMU.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettabilità dell'impianto fotovoltaico all'IMU sostenendo che l'impianto non dovesse essere qualificato come bene immobile autonomo. La questione centrale era se l'impianto, pur installato sulla copertura, partecipasse alla natura del fabbricato e dovesse quindi essere considerato bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c., soggetto ad accatastamento e imponibile ai fini IMU.

Norme richiamate

  • art. 812 c.c.

    La norma è stata interpretata nel senso che quanto si 'incorpora' stabilmente al fabbricato partecipa della sua natura; quindi l'impianto fotovoltaico che accede stabilmente all'immobile si qualifica come bene immobile.

  • normativa IMU (principio generale)

    L'impianto, essendo qualificato come bene immobile e soggetto ad accatastamento, rientra nella base imponibile prevista per l'IMU secondo la disciplina tributaria vigente relativa agli immobili.

Massime di principio

  • Se un impianto fotovoltaico è fissato stabilmente alla copertura e ne integra la funzione/struttura, deve essere considerato parte del fabbricato e quindi bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c.
  • La permanenza e il grado di integrazione (modalità di fissaggio, collegamento strutturale, difficoltà di rimozione senza alterare il bene) sono elementi decisivi per qualificare l'impianto come immobile.
  • Un impianto rimovibile o non stabilmente ancorato, destinato a funzionare separatamente dall'immobile, può assumere diversa qualificazione e potrebbe non essere soggetto all'accatastamento/IMU come parte dell'edificio.
  • In caso di dubbi, è opportuno valutare la natura dell'intervento (opere edili, permessi, allaccio alla rete, destinazione d'uso) e procedere, se necessario, all'accatastamento per chiarire la posizione fiscale.
  • Per situazioni analoghe conviene verificare la documentazione tecnica e amministrativa (contratti, autorizzazioni, perizie) per dimostrare l'integrazione o la separabilità dell'impianto e adottare conseguenti adempimenti catastali e fiscali.

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