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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - della comunicazione di inefficacia dell''autorizzazione amministrativa n. 259 del 18.11.2003, in subingresso con SCIA prot. 10978, per il commercio su aree pubbliche tipo A, notificata a Ponte Maria Rosaria in data 27.9.2023 e a Marrazzo Gianfranco in data 20.9.2023.

Giustizia amministrativa202301932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA di subingresso nell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale di inefficacia della SCIA di subingresso nell’autorizzazione amministrativa rilasciata per la vendita di fiori e piante su area pubblica. Hanno dedotto, in primo luogo, la mancata indicazione nell’atto del termine e dell’autorità cui ricorrere; in secondo luogo, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; in terzo luogo, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’area originaria non fosse stata effettivamente eliminata dalle delibere comunali e commissariali e che gli uffici avessero erroneamente individuato l’area cui si riferiva l’autorizzazione, ritenendo maturata una decadenza inesistente. Il Comune ha eccepito la tardività, l’inammissibilità per difetto di interesse e la natura meramente consequenziale e ricognitiva dell’atto, adottato dopo la soppressione dell’originario posteggio e la riorganizzazione delle aree mercatali. Ha inoltre sostenuto che i ricorrenti non avevano partecipato alla procedura competitiva per l’assegnazione dei nuovi posteggi.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. Ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 29 c.p.a., ha ritenuto rilevante la notificazione effettuata alla destinataria del provvedimento, Ponte Maria Rosaria, avvenuta il 27 settembre 2023 a mani proprie; il ricorso notificato il 27 novembre 2023 è stato quindi considerato tempestivo. Il Collegio ha invece accolto l’eccezione di difetto di interesse. Richiamando il requisito dell’interesse concreto, attuale e utilmente soddisfabile mediante la pronuncia, ha rilevato che le delibere commissariali n. 39/2018 e n. 12/2019 avevano soppresso l’area mercatale cui si riferiva l’autorizzazione originaria. I ricorrenti non avevano partecipato alla gara indetta per l’assegnazione dei posteggi nella nuova area e, pertanto, non avrebbero potuto conseguire alcuna utilità dall’annullamento della comunicazione di inefficacia, avendo perso la priorità nell’assegnazione dei nuovi posteggi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, senza esame nel merito degli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni processuali.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di annullamento decorre dalla notificazione del provvedimento al suo destinatario; nel caso concreto è stata considerata rilevante la notificazione personale alla destinataria della comunicazione.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse a ricorrere è qualificato come species dell’interesse ad agire e deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata.

  • art. 6, comma 6, l.r. Calabria 11 giugno 1999, n. 18

    Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

    La priorità nell’assegnazione di nuovi posteggi presuppone che il titolare del posteggio soppresso abbia conservato la posizione utile, non potendo essere concretamente esercitata da chi non abbia partecipato alla procedura per l’assegnazione dei nuovi posteggi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per contestare l’omessa comunicazione di avvio, ma il TAR non ha esaminato il motivo per avere dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e fondato su un’utilità pratica, diretta e immediata che la pronuncia giudiziale sia effettivamente idonea ad assicurare; non è sufficiente il mero interesse al rispetto astratto delle norme.
  • È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione di un atto dichiarativo o consequenziale quando, per effetto di precedenti atti di pianificazione non impugnati, sia stata soppressa l’area o la posizione giuridica originaria e il ricorrente non possa più conseguire alcun vantaggio concreto dall’annullamento dell’atto impugnato.
  • Nel calcolo del termine per impugnare un provvedimento notificato a più soggetti, rileva la notificazione effettuata al destinatario del provvedimento; una precedente consegna a un soggetto diverso, anche se incaricato del ritiro, non determina di per sé la decorrenza del termine nei confronti del destinatario cui l’amministrazione abbia successivamente notificato l’atto a mani proprie.
  • La priorità prevista per i titolari di posteggi soppressi nell’assegnazione di nuovi posteggi non consente di ottenere l’annullamento di un atto quando il titolare non abbia partecipato alla procedura competitiva per l’assegnazione dei nuovi posteggi e non possa quindi conseguire l’utilità sostanziale perseguita.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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