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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31231/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame nel resto e aveva confermato la misura cautelare in carcere per plurimi episodi di spaccio. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari: si lamenta che il Tribunale non ha considerato il decorso del tempo (fatti del 2020 rispetto al provvedimento del 2022), l'affievolimento delle esigenze cautelari dovuto all'affidamento in prova ai servizi sociali (terminato il 29/11/2022) e chiede una misura meno afflittiva. Contesta altresì l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90 per carenza di precisione sulla natura e quantità della sostanza, e deduce apoditticità della motivazione in tema di reiterazione ex art. 274 c.3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per insufficienza e aspecificità delle censure ai sensi dell'art. 581 c.1 lett. c) c.p.p., rilevando che il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici posti a base delle doglianze e ha in realtà proposto una rivalutazione di merito (non consentita in sede di legittimità). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse motivazione ampia, logica e coerente sulla gravità indiziaria, sul ruolo del Mollica nel sodalizio, sui quantitativi e sul valore delle transazioni, e sull'attualità del pericolo di reiterazione; pertanto non sono ravvisabili vizi di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 80

    L'aggravante è stata ritenuta dal giudice di merito sulla base della valutazione del contesto e dei quantitativi; la Cassazione non ha riaperto la verifica di merito sull'applicabilità dell'aggravante in mancanza di specifiche censure ammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 273 lett. c)

    Richiesta dal ricorrente di motivazione puntuale sulle specifiche modalità del fatto e sulla personalità; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia dato adeguata e logica spiegazione, quindi non v'è vizio rilevante di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 274 comma 3

    Il ricorrente ha censurato apoditticità circa la reiterazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione del riesame non apodittica e fondata su elementi (intercettazioni, videosorveglianza, collaborazione di un pentito) idonei a dimostrare il pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c)

    Norma invocata per valutare i requisiti di specificità del ricorso: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza degli elementi indicati a fondamento delle doglianze, ossia per aspecificità delle censure.

  • Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)

    Richiamata nella giurisprudenza citata: una doglianza aspecifica o in mancanza di correlazione con la motivazione impugnata è causa di inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    La Corte osserva che non v'è violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ai sensi di questo articolo rispetto al provvedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato in relazione al patteggiamento del ricorrente in altro procedimento; la Corte afferma che questioni attinenti a valutazioni esecutive o a vicende di altra sede non giustificano la riforma in cassazione della decisione di merito sul rischio di reiterazione.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94 comma 1 ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia di inammissibilità e della condanna alle spese.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza; la genericità o la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata comporta l'inammissibilità.
  • Non è possibile ottenere in sede di legittimità una rivalutazione di merito delle prove o una diversa lettura complessiva degli elementi probatori: la censura deve mostrare vizi di diritto o di motivazione rilevanti.
  • Per contestare la sussistenza o l'adeguatezza della misura cautelare è necessario dimostrare concreti e nuovi elementi che incidano sulle esigenze cautelari (es. attenuazione del pericolo di fuga o di reiterazione), non bastano riferimenti generici ad atti o provvedimenti intervenuti in altro procedimento.
  • Le valutazioni sulle aggravanti (es. art. 80 DPR 309/90) sono valutazioni di merito basate sull'insieme probatorio; la loro contestazione in cassazione richiede la dimostrazione di contrasto logico o giuridico nella motivazione.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere logicamente coerente e non manifestamente illogica; se tale requisito è rispettato la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che chiedono semplicemente una diversa valutazione.
  • Chi impugna deve fornire riferimenti normativi e probatori precisi (documenti, punti della motivazione impugnata) per consentire al giudice della legittimità di esercitare il controllo; l'assenza di tali riferimenti è causa frequente di rigetto.

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