Parere n. 621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l´annullamento del provvedimento emesso dal Ministro dell’interno prot. n. K10/1149971 in data 9 luglio 2025 concernente il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Ministro dell'interno prot. n. K10/1149971 del 9 luglio 2025, recante il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato fondato sull'insufficienza del reddito dichiarato per gli anni fiscali 2023 e 2024 e sulla presenza di una precedente condanna penale per i reati previsti dagli artt. 337 e 651 c.p., commessi il 3 maggio 2014. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, lamentando in particolare l'omessa considerazione del proprio stabile inserimento nel tessuto socio-economico. Il ricorso è stato corredato da istanza cautelare di sospensione. La Sezione, non avendo ancora ricevuto la relazione ministeriale richiesta, ha ritenuto necessario acquisire una relazione istruttoria documentata, previamente comunicata al ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Il parere
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris poiché il provvedimento amministrativo non appariva manifestamente illogico o irragionevole, e il periculum in mora, non essendo stati indicati pregiudizi irreparabili derivanti dall'esecuzione del diniego. Il rigetto cautelare è stato adottato anche in assenza della relazione ministeriale, ritenuta non necessaria per la sola decisione cautelare. Quanto al merito, la Sezione ha disposto un supplemento istruttorio: il Ministero dell'interno dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione documentata sull'affare, previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. L'affare è stato rinviato a una successiva adunanza nel terzo trimestre del 2026. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Istanza cautelare
L'istanza di sospensione è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris, non risultando il diniego manifestamente illogico o irragionevole, sia del periculum in mora, in assenza di allegazione di pregiudizi irreparabili.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero dell'interno deve trasmettere una relazione istruttoria documentata sull'affare entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Contraddittorio procedimentale
La relazione ministeriale deve essere previamente inviata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni; tali osservazioni dovranno essere acquisite nella relazione trasmessa alla Sezione.
Conseguenze dell'inadempimento istruttorio
In caso di ingiustificata omissione dell'Amministrazione, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La norma costituisce il fondamento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 337 c.p.
La precedente condanna per il reato indicato è stata valorizzata dall'Amministrazione quale elemento ostativo o comunque rilevante ai fini del diniego.
art. 651 c.p.
La precedente condanna per il reato indicato è stata valorizzata dall'Amministrazione quale elemento ostativo o comunque rilevante ai fini del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, con conseguente oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario corredato da istanza cautelare, la Sezione può decidere la domanda di sospensione anche prima della ricezione della relazione ministeriale, quando gli elementi disponibili consentano di escludere la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora.
- Il fumus boni iuris cautelare non sussiste quando, allo stato degli atti, il provvedimento impugnato non appare manifestamente illogico o irragionevole.
- Il periculum in mora richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio reale, effettivo e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Quando la relazione ministeriale non è ancora pervenuta e gli atti disponibili non consentono di definire il merito del ricorso straordinario, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio, imponendo all'Amministrazione di acquisire e trasmettere anche le osservazioni del ricorrente.
- L'ingiustificato inadempimento dell'ordine istruttorio non impedisce necessariamente la decisione del ricorso straordinario, che può essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.
Diniego di concessione della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un cittadino pachistano contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Premesse e contenuto del ricorso
Il provvedimento impugnato ha respinto l'istanza per due ragioni: l'insufficienza reddituale riferita agli anni fiscali 2023 e 2024 e la presenza di una precedente condanna penale per i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., commessi nel 2014.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. In particolare, ha contestato l'omessa valutazione del proprio stabile inserimento nel tessuto socio-economico.
Istanza cautelare
Il ricorso conteneva una domanda di sospensione del provvedimento impugnato. La Sezione ha ritenuto di poter decidere la domanda cautelare anche senza la relazione ministeriale richiesta.
L'istanza è stata respinta perché non risultavano integrati i presupposti cautelari:
- mancava il fumus boni iuris, poiché la decisione amministrativa non appariva manifestamente illogica o irragionevole;
- mancava il periculum in mora, non essendo stati indicati pregiudizi reali, effettivi e irreparabili derivanti dall'esecuzione del diniego.
Esigenze istruttorie sul merito
La relazione ministeriale prescritta non era ancora pervenuta. La Sezione ha ritenuto tale acquisizione necessaria per la decisione del merito e ha disposto un supplemento istruttorio a carico del Ministero dell'interno.
Il Ministero dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione documentata sull'affare. Prima della trasmissione, la relazione dovrà essere inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La relazione definitiva dovrà comprendere anche tali osservazioni.
Contraddittorio e conseguenze dell'inadempimento
L'ordine istruttorio impone quindi un passaggio di interlocuzione con il ricorrente, volto a consentirgli di esaminare gli elementi dell'istruttoria ministeriale e di formulare le proprie deduzioni prima della decisione definitiva.
La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento del Ministero, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria: l'istanza cautelare è stata respinta, mentre la decisione sul merito è stata rinviata all'esito dell'integrazione istruttoria. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte o eventuali terzi, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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