Cassazione Penale, Sentenza n. 27635/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, imputati per tentato furto, hanno contestato la validità della dichiarazione di "assenza" ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.: nella fase delle indagini avevano eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nominato al momento dell'identificazione, ma non si era mai instaurato un rapporto professionale con il legale. Si è dedotta la violazione delle norme processuali perché la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non sarebbe indice sufficiente della conoscenza effettiva del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. Un. Ismail e altre pronunce), la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta a provare l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium se non è stato verificato l'effettivo rapporto professionale o altri elementi idonei. Nel caso concreto non risultava alcun contatto fra imputati e difensore domiciliatario né prova della conoscenza della citazione. Pertanto la notificazione del decreto di citazione presso il difensore d'ufficio è stata qualificata come nullità assoluta e si è disposta l'annullamento della sentenza di appello e della sentenza di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Monza, giudice diverso, ai sensi dell'art. 623 comma 1 lett. b) c.p.p.
Norme richiamate
art. 420 bis cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di procedere in assenza quando sussistono indici di conoscenza del procedimento; la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è un mero "indice" che va valutato in concreto e non è di per sé sufficiente
art. 623 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Regola l'ipotesi in cui la Cassazione annulla per vizi procedurali che richiedono un nuovo giudizio: prevede il rinvio degli atti al giudice di primo grado, opzione applicata nel caso di nullità assoluta della notifica
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione o elezione di domicilio dell'indagato; nel caso concreta gli indagati hanno eletto domicilio ai sensi di questo articolo
art. 162 cod. proc. pen. (comma 4-bis, legge 23/06/2017 n.103)
Prevede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non abbia effetto se non è fornito l'assenso del difensore domiciliatario: la norma testimonia l'attenzione legislativa a ridurre elezioni di domicilio formali o "disattente"
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la nullità delle sentenze emesse in violazione delle garanzie relative alla conoscenza del procedimento; richiamato ai fini della declaratoria di nullità in Cassazione
Direttiva 2016/343/UE
Stabilisce standard europei sul diritto di presenziare al processo: il processo in assenza è ammesso solo se l'indagato/imputato sia stato informato in tempo utile della data e delle conseguenze della mancata comparizione, preferendo la citazione personale o mezzi ufficiali equivalenti
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. Un., Innaro n.28912/2019; Sez. Un., Ismail n.23948/2019)
Principi chiave: la conoscenza effettiva del procedimento deve essere valutata concretamente; gli indici dell'art. 420 bis sono tali da richiedere verifica; l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è mero indice e necessita accertamento dell'effettivo rapporto professionale prima di dichiarare l'assenza
Giurisprudenza Corte EDU (es. Sejdovic c. Italia)
Conferma che la procedura in assenza è compatibile con l'art. 6 CEDU solo se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo; orientamento richiamato nella motivazione
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova automaticamente la "conoscenza effettiva" del procedimento: è necessario che il giudice verifichi l'effettivo rapporto professionale o altri elementi concreti che dimostrino la consapevolezza dell'imputato.
- Se la notifica del decreto di citazione è eseguita presso il difensore d'ufficio senza che sia dimostrabile un rapporto reale tra imputato e legale, la notifica può essere dichiarata nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado e imporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Spetta al giudice, non alla difesa, l'onere di accertare in fatto l'esistenza dell'effettivo rapporto professionale o di elementi idonei a dimostrare la conoscenza del processo prima di procedere in assenza.
- La presunzione di volontaria sottrazione prevista in materia è relativa e può essere superata dalla prova di "incolpevole mancata conoscenza"; la valutazione deve essere concreta e non fondata su mere presunzioni legali.
- La conformità ai principi europei e alla Direttiva 2016/343 richiede che la notifica garantisca al soggetto l'informazione ufficiale e tempestiva sulla data, luogo e contenuto dell'accusa; in caso contrario è necessario riconoscere rimedi (nuovo processo o riesame).
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