Cassazione Penale, Sentenza n. 10014/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/09/2025 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Udine. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la motivazione per manifesta contraddittorietà e illogicità (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), sostenendo che la stretta contiguità temporale dei fatti e la sua condizione di marginalità (disturbo schizofrenico cronico, uso abituale di alcol e stupefacenti, stato di bisogno) dimostrerebbero l'esistenza di un progetto criminoso unitario volto a procurarsi mezzi di sostentamento. In sede di memoria è stato prodotto un elaborato peritale più recente che avrebbe accertato l'incapacità d'intendere e di volere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non valutabile in Cassazione il perizia prodotta successivamente, perché nel giudizio di legittimità non sono ammissibili documenti nuovi attinenti al merito salvo le eccezioni previste (ius superveniens, cause estintive, norme più favorevoli). Sul merito, la Corte ha confermato che l'onere di dimostrare la continuazione grava sul ricorrente e richiede elementi specifici e concreti; la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato sono indici di abitualità, non di un progetto criminoso unitario. Il Tribunale di Udine aveva già escluso la continuazione per alcune sentenze in sede di cognizione e, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto che le condotte fossero distanziate nel tempo e prive di elementi concreti riconducibili a una deliberazione unitaria. Ha inoltre considerato la patologia schizofrenica tendenzialmente inconciliabile con una programmazione unitaria e ha escluso rilevanza probatoria all'alcoldipendenza, che non è equiparabile alla tossicodipendenza ai fini della sussistenza di un progetto criminoso legato alla necessità di procacciare la sostanza. La Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e una mera richiesta di rinnovata valutazione di fatti già esaminati, non consentita in Cassazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di impugnazione (manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione); la Corte ha valutato che le censure erano aspecifiche e reiterative rispetto a quanto già deciso.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e all'ammenda per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 3
Norma richiamata come titolo di reato in alcune delle sentenze oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione; la Corte non ha ritenuto che la sola omogeneità del titolo supportasse la continuità.
codice penale, artt. 628, 582, 624, 625
Articoli utilizzati per le condanne oggetto delle sentenze; citati per indicare la natura delle fattispecie ma privi, di per sé, di forza dimostrativa della esistenza di un disegno criminoso unitario.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma richiamata tra quelle oggetto di condanna; come per gli articoli di codice penale, la sua menzione non sostituisce l'onere probatorio circa l'unicità del disegno criminoso.
Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui in Cassazione non è ammessa la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, salvo specifiche eccezioni (ius superveniens, cause estintive, norme più favorevoli).
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Giurisprudenza che attesta l'onere del ricorrente, in sede di esecuzione, di allegare elementi specifici e concreti per dimostrare la continuazione; la mera contiguità cronologica o analogia dei titoli non è sufficiente.
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Conferma che indici quali contiguità temporale o analogia dei reati possono indicare abitualità ma non necessariamente un progetto criminoso unitario.
Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022, Riviera
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'alcoldipendenza non è equiparabile alla tossicodipendenza ai fini della rilevanza per l'unicità del disegno criminoso; la tossicodipendenza connotata da necessità impellente di procurarsi la sostanza può avere diversa rilevanza.
Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (dep. 2019), D'Andrea
Principio secondo cui l'accertamento della unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
"la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata dalla Corte per valutare se vi fossero elementi idonei a escludere la condanna alla somma a titolo di ammenda; la Corte non ha ravvisato tali elementi e ha confermato l'ammenda.
Massime di principio
- In materia di riconoscimento della continuazione l'onere probatorio grava sul condannato: è necessario allegare elementi specifici e concreti che attestino un disegno criminoso unitario; la sola contiguità cronologica o l'identità/analogia dei reati non è sufficiente.
- L'accertamento sulla sussistenza di un progetto criminoso unitario è fondamentalmente una valutazione di fatto del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente o illogica.
- In Cassazione non sono ammissibili nuovi documenti o perizie attinenti al merito, salvo le eccezioni tassative (ius superveniens, cause estintive, norme più favorevoli). Pertanto la produzione di perizie successive non modifica normalmente l'ammissibilità dell'impugnazione.
- La patologia psichiatrica non produce automaticamente la riconducibilità delle condotte a un disegno unitario; anzi, in alcuni casi la sua natura può essere considerata incompatibile con una preventiva programmazione dei reati, se ciò emerge dalla motivazione.
- L'alcoldipendenza, secondo consolidata giurisprudenza, non è automaticamente equiparabile alla tossicodipendenza ai fini della configurazione di un progetto criminoso finalizzato al reperimento della sostanza; occorre specifica e puntuale documentazione della tossicodipendenza se essa è invocata come causa dei reati.
- Le doglianze generiche e la richiesta di una rivalutazione fattuale non permessa in sede di legittimità espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alle relative conseguenze economiche (spese e ammenda).
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