Sentenza del 12/05/2017 n. 777 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento mediante ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi - Metodologia - Valore probatorio - Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato, per l'anno d'imposta 2008, ricavi non dichiarati pari a 36.384 euro, rideterminando il reddito d'impresa da 286 euro a 36.670 euro e liquidando maggiori imposte, contributi, sanzioni e interessi. L'accertamento è stato fondato sul metodo analitico-induttivo previsto dagli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, mediante applicazione di una percentuale media di ricarico al costo del venduto. L'Ufficio ha valorizzato le anomalie contabili, il risultato dichiarato palesemente antieconomico, le elevate spese per dipendenti e locazione e il fatto che la percentuale di ricarico risultasse inferiore al valore soglia minimo dello studio di settore. Il contribuente ha contestato la metodologia, deducendo problemi di salute, la gestione dell'attività da parte di un dipendente, l'esistenza di altri redditi e la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La CTP di Asti aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'avviso. La Commissione tributaria regionale, in appello, ha riformato la sentenza e dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto correttamente motivato e adeguatamente fondato l'accertamento analitico-induttivo, nonché ammissibile l'utilizzo della percentuale media di ricarico per ricostruire i ricavi. Il contribuente non ha fornito una prova contraria idonea a superare gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento. È stato inoltre condannato al pagamento di 2.000 euro per le spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando irregolarità, omissioni o incongruenze della contabilità permettono di desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, anche attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Consente la rettifica dell'IVA sulla base di elementi e dati idonei a dimostrare l'esistenza di operazioni imponibili non dichiarate o dichiarate in misura inferiore.
Studio di settore applicabile all'attività
Il valore soglia minimo dello studio di settore può costituire un elemento indiziario di anomalia economica, soprattutto se il risultato dichiarato è incompatibile con i costi sostenuti e con una gestione ordinariamente remunerativa.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi applicando una percentuale media di ricarico quando emergono anomalie contabili e una situazione economica manifestamente antieconomica.
- Un reddito dichiarato estremamente ridotto, se confrontato con costi elevati per personale, locazione e acquisto delle merci, può costituire un elemento presuntivo idoneo a giustificare l'accertamento.
- Il mancato rispetto del valore minimo indicato dallo studio di settore non determina automaticamente la maggiore pretesa fiscale, ma può rafforzare il quadro indiziario insieme agli altri elementi concreti.
- Il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata delle ragioni straordinarie che hanno determinato la perdita o la bassa redditività; mere allegazioni relative a problemi personali, gestione tramite dipendenti o altri redditi possono non essere sufficienti.
- In presenza di una contabilità formalmente esistente ma inattendibile sotto il profilo economico, l'Ufficio può procedere a un accertamento analitico-induttivo limitato alle poste ritenute non attendibili, senza dover ricostruire integralmente l'attività.
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