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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34897/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale delle parti coinvolte, e ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ha inoltre applicato l’art. 391, comma 2, c.p.c., disponendo che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado del Tribunale di Milano. Dal testo emerge che la controversia si inseriva in un complesso di rapporti di leasing, poi oggetto di cessione: una società era cessionaria pro soluto di un portafoglio di crediti deteriorati di una banca, mentre un’altra era acquirente dei contratti di leasing risolti o scaduti, dei beni correlati e delle garanzie connesse. I motivi del ricorso erano stati cinque, ma la Corte non li esamina nel merito perché, prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso in cassazione, con adesione delle controricorrenti e contestuale rinuncia al controricorso.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    regola la rinuncia al ricorso in cassazione; qui la rinuncia depositata dalla parte ricorrente, con adesione delle controparti, determina l'estinzione del giudizio

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia, la Corte afferma che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'adesione delle controparti alla rinuncia e la contestuale rinuncia al controricorso consolidano l'effetto estintivo del processo.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio, secondo la disciplina processuale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLeasing
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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