Cassazione Civile, Ordinanza n. 34897/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale delle parti coinvolte, e ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ha inoltre applicato l’art. 391, comma 2, c.p.c., disponendo che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado del Tribunale di Milano. Dal testo emerge che la controversia si inseriva in un complesso di rapporti di leasing, poi oggetto di cessione: una società era cessionaria pro soluto di un portafoglio di crediti deteriorati di una banca, mentre un’altra era acquirente dei contratti di leasing risolti o scaduti, dei beni correlati e delle garanzie connesse. I motivi del ricorso erano stati cinque, ma la Corte non li esamina nel merito perché, prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso in cassazione, con adesione delle controricorrenti e contestuale rinuncia al controricorso.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
viene richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 390 c.p.c.
regola la rinuncia al ricorso in cassazione; qui la rinuncia depositata dalla parte ricorrente, con adesione delle controparti, determina l'estinzione del giudizio
art. 391, secondo comma, c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia, la Corte afferma che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'adesione delle controparti alla rinuncia e la contestuale rinuncia al controricorso consolidano l'effetto estintivo del processo.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio, secondo la disciplina processuale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34697/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34698/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34699/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34700/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34701/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34703/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →