Cassazione Penale, Sentenza n. 12372/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva violazione dell'art.606 lett. b) e c) c.p.p., sostenendo che l'azione penale era stata esercitata in difetto della condizione di procedibilità (querela) perché la vittima/denunciante non aveva manifestato volontà punitiva, e contestava la qualificazione del reato come procedibile d'ufficio in quanto l'aggravante ex art.625 n.7 (commesso su cose destinate a pubblico servizio) non era stata formalmente contestata nell'imputazione e ha natura valutativa, quindi non poteva essere desunta dal Tribunale del riesame in assenza di specifica contestazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150), il furto è procedibile a querela salvo ipotesi tassative tra cui l'aggravante di cui all'art.625 n.7; ha però escluso che la circostanza aggravante "destinazione a pubblico servizio" sia autoevidente nel caso del carburante, sicché la sua concreta applicazione richiede una valutazione giuridico-fattuale che doveva essere espressamente e chiaramente delineata nell'imputazione. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. Sorge) la Corte ha osservato che per aggravanti di natura valutativa è necessaria una contestazione formale o una descrizione di fatti tale da rendere manifesto all'imputato il contenuto valutativo; tale precisione mancava nella imputazione originaria. Di conseguenza è stata annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicativa della misura cautelare e ordinata l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
D.Lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma "Cartabia")
La modifica ha reso il delitto di furto, anche se aggravato ai sensi dell'art. 625, in linea di principio punibile a querela della persona offesa, introducendo le eccezioni che rendono il reato procedibile d'ufficio (tra cui la circostanza di cui all'art.625 n.7).
art. 624, comma 3, cod. pen.
Riprodotto/interpretato alla luce della riforma: disciplina la procedibilità del furto (generalmente a querela salvo le eccezioni normative introdotte dalla riforma).
art. 625, comma 1, n.7, cod. pen.
Aggravante che, se ricorre, rende il furto procedibile d'ufficio; tuttavia ha natura valutativa quando riguarda la "destinazione a pubblico servizio" del bene sottratto e quindi richiede una contestazione chiara degli elementi che la integrano.
art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale presunta violazione dedotta nel motivo di ricorso (vizi di motivazione e di applicazione della legge penale da parte del giudice del riesame).
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sentenza "Sorge" n.24906/2019) e successiva giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n.24906 del 18/04/2019 (Sorge); Sez. 5, n.14890/2024; Sez.5, n.14891/2024; Sez.5, n.35873/2024
Le Sezioni Unite ammettono la "contestazione in fatto" delle aggravanti purché la descrizione fattuale sia sufficientemente chiara e precisa; per aggravanti a contenuto valutativo è richiesta una determinazione maggiore (contestazione formale o espressioni evocative che rendano manifesto l'elemento valutativo), altrimenti l'imputazione è carente e si ledono i diritti di difesa.
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia il furto è, di regola, procedibile a querela; per invocare la procedibilità d'ufficio occorre che ricorra espressamente una delle eccezioni normative (es. art.625 n.7).
- Le aggravanti a contenuto valutativo (es. "bene destinato a pubblico servizio") non sono autoevidenti: la loro applicazione richiede una valutazione giuridico-fattuale che deve essere chiaramente dedotta nell'imputazione.
- La "contestazione in fatto" delle aggravanti è ammessa, ma per quelle valutative il pubblico ministero deve fornire nella imputazione elementi di fatto sufficientemente precisi o formule evocative/indicazione normativa che consentano all'imputato di conoscere l'accusa e di difendersi efficacemente.
- In mancanza di una contestazione formale o di una descrizione fattuale chiara dell'aggravante valutativa, le misure cautelari fondate sulla procedibilità d'ufficio possono essere annullate e comportare la revoca della custodia cautelare.
- Per la difesa: è strategico contestare immediatamente la procedibilità e chiedere la verifica della sussistenza di qualsiasi aggravante di natura valutativa non espressamente contestata nell'imputazione.
- Per l'accusa: quando si assume la sussistenza di circostanze aggravanti valutative, è prudente esplicitarne la rilevanza normativa e descrivere gli elementi di fatto che le costituiscono, per evitare deficit di imputazione e rischi sull'applicabilità di misure cautelari.
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