Sentenza del 07/10/2016 n. 20145 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto alla società il credito d'imposta previsto dalla L. n. 388/2000 per l'acquisto di un capannone in area svantaggiata. Secondo l'Agenzia, la concessione in locazione dell'immobile a un'impresa distinta impediva di considerare il bene effettivamente inserito nella struttura produttiva della società beneficiaria. La società sosteneva invece che la locazione fosse compatibile con l'agevolazione, richiamando la finalità lucrativa dell'acquisto, l'identità delle attività esercitate dal locatore e dal conduttore e l'esistenza di servizi comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha ritenuto legittimo il recupero del credito d'imposta, poiché l'immobile, sebbene strumentale per natura, era stato concesso a una diversa impresa autonoma e non era stato inserito nella struttura produttiva della beneficiaria. La deroga prevista per immobili inseriti in un complesso immobiliare unitario polifunzionale non è stata ritenuta applicabile, non essendo stati provati concretamente il collegamento economico-funzionale e la condivisione di servizi. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia 4.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione".
Il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate richiede che il bene sia effettivamente inserito e utilizzato nella struttura produttiva dell'impresa beneficiaria. La concessione del bene a un'impresa terza autonoma può determinare il recupero dell'agevolazione.
D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1-bis, convertito nella L. n. 248 del 2005
Gli immobili strumentali per natura che costituiscono un "complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale", se locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che siano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.
La locazione a terzi può non comportare la perdita del beneficio solo quando l'immobile fa parte di un complesso immobiliare unitario e polifunzionale, caratterizzato da un concreto collegamento economico-funzionale e da eventuali servizi comuni. La deroga non opera automaticamente per un singolo capannone locato.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 2
Immobili strumentali per natura.
La natura strumentale dell'immobile non è sufficiente, da sola, a rendere l'investimento agevolabile: occorre anche che il bene sia effettivamente destinato alla struttura produttiva rilevante ai fini dell'agevolazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55
L'attività svolta nell'immobile deve essere qualificabile come attività d'impresa; tale requisito deve essere valutato insieme agli ulteriori presupposti del complesso immobiliare unitario polifunzionale.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha deciso la controversia direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, ritenendo non necessaria un'ulteriore istruzione.
Massime di principio
- Per beneficiare di un credito d'imposta destinato a nuovi investimenti produttivi, non basta che il bene sia astrattamente strumentale per natura: deve essere concretamente inserito e utilizzato nella struttura produttiva dell'impresa beneficiaria e contribuire allo sviluppo dell'area agevolata.
- La locazione del bene agevolato a un'impresa terza, giuridicamente ed economicamente autonoma, può essere considerata una destinazione a struttura produttiva diversa e comportare il recupero del credito.
- La finalità lucrativa della locazione o il semplice fatto che la locazione rientri nell'oggetto sociale non dimostrano, da soli, il mantenimento del diritto all'agevolazione.
- L'eccezione per immobili facenti parte di un complesso immobiliare unitario polifunzionale deve essere provata con elementi concreti, quali contiguità, servizi condivisi, collegamenti funzionali, sinergie ed economie di scopo; non è sufficiente una mera dichiarazione della contribuente.
- L'onere di provare la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione grava sul contribuente che intende beneficiarne, il quale deve documentare la novità economica dell'investimento e la sua effettiva destinazione produttiva.
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