Sentenza n. 1999/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 26 gennaio 2024, notificato in pari data, con il quale è stata disposta l’irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 26 gennaio 2024 che ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento questorile del 26 gennaio 2024 che aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, in un permesso per lavoro subordinato. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il 17 aprile 2026, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti, chiedendo la compensazione delle spese; l’Amministrazione ha accettato la rinuncia e la richiesta sulle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, poiché la dichiarazione non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia considerato la rinuncia, pur priva delle formalità prescritte, un elemento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.; ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, essendo stata accettata dall’Amministrazione la richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
Nel presente caso il ricorrente non ha osservato il termine dilatorio di dieci giorni antecedenti l’udienza prescritto dal legislatore al ricordato comma 3. Pertanto, la rinuncia effettuata dal ricorrente non può produrre gli effetti estintivi del giudizio previsti dal medesimo comma 3.
La notificazione della rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza è necessaria perché essa produca gli effetti estintivi previsti dal comma 3; il mancato rispetto del termine impedisce tali effetti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Poiché la dichiarazione di rinuncia resa dal ricorrente denota univocamente la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa, sussistono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Anche quando la rinuncia non rispetta le formalità previste per l’estinzione del giudizio, essa può costituire un argomento univoco per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Poiché la dichiarazione di rinuncia resa dal ricorrente denota univocamente la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa, sussistono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Il ricorso è improcedibile quando, in seguito alla sua proposizione, sopravviene una carenza di interesse alla decisione, desumibile nel caso concreto dalla dichiarazione univoca di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti notificata senza rispettare il termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza non produce gli effetti estintivi previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
- Anche una dichiarazione di rinuncia priva delle formalità richieste per l’estinzione può costituire, insieme al comportamento processuale della parte, un argomento univoco per desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile il ricorso.
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