Sentenza n. 3055/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 174 del 02/03/2026 di presa d’atto dei verbali e degli atti concorsuali della Commissione di Valutazione di cui all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa Medicina Preventiva del lavoro e Radioprotezione e di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Preventiva del lavoro e Radioprotezione alla dott.ssa Del Prete Arianna, per la stipula del relativo contratto; b) del verbale n. 1 del 09.02.2026 (pubblicato il giorno 11.02.2026 in albo pretorio telematico della amministrazione resistente) della Commissione di Valutazione, nella parte in cui si è approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione, collocando la Dott.ssa Arianna Del Prete al primo posto con punti 75,48 e la ricorrente al secondo posto con punti 70,316, nonché di ogni altro atto e valutazione in esso contenuti, ivi inclusi i relativi allegati: “Allegato A” recante la valutazione dei curricula; “Allegato B” recante la graduatoria parziale per il punteggio relativo ai curricula, “Allegato C” recante la valutazione della prova colloquio; “Allegato D” recante la graduatoria parziale per la prova colloquio; “Allegato E” recante la sommatoria dei punteggi ottenuti; “Allegato E” recante la graduatoria definitiva; “Allegato F” recante la relazione di sintesi delle attività della commissione; c) della Deliberazione del Direttore Generale n. 281 del 02.12.2025, nella parte in cui ha ammesso alla procedura selettiva la controinteressata Dott.ssa Arianna Del Prete; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione l'Avviso Pubblico indetto con Deliberazione n. 264 del 10.03.2025 e i relativi allegati, nonché i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione e i criteri di valutazione indicati su separata scheda a firma del Segretario della commissione; nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico di Direttore Unità Operativa Complessa, dagli estremi sconosciuti, nelle more stipulato tra l’Azienda e la controinteressata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di Unità Operativa Complessa, graduatoria e atti della relativa procedura selettiva, nonché il contratto individuale di lavoro stipulato con la candidata prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione, ha impugnato l'ammissione della candidata prima classificata, la graduatoria, i punteggi e il conferimento dell'incarico. Ha dedotto, in primo luogo, che la controinteressata fosse priva del requisito minimo di sette anni di anzianità di servizio previsto dal bando e dall'art. 10 d.P.R. 484/1997, sostenendo che fossero computabili soltanto i servizi subordinati con qualifica dirigenziale presso enti pubblici o strutture equiparate e non i periodi svolti in regime precario, libero-professionale o come borsista. Ha inoltre dedotto che la dichiarazione non veritiera del requisito avrebbe dovuto comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000. In secondo luogo, ha contestato la correttezza dei punteggi attribuiti dalla commissione sia a sé stessa sia alla controinteressata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative al requisito di anzianità e alla valutazione dei punteggi. La Sezione ha rilevato il contrasto tra il precedente orientamento, secondo cui le modifiche all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 avrebbero trasformato la procedura in una selezione comparativa vincolata dalla graduatoria e devoluta al giudice amministrativo, e il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa non avviene mediante pubblico concorso, sicché non opera il criterio di riparto fondato sull'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Il TAR si è uniformato a tale nuovo indirizzo e ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda restano salvi se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state integralmente compensate per il recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
secondo criteri fissati preventivamente; graduatoria dei candidati; candidato che ha conseguito il miglior punteggio
La Sezione aveva ritenuto che la disciplina, come modificata, avesse eliminato la prevalente componente fiduciaria e imposto una valutazione comparativa vincolata alla graduatoria; tale precedente orientamento è stato superato dal nuovo indirizzo delle Sezioni Unite.
art. 15, comma 7-quater, d.lgs. 502/1992
La disposizione è richiamata per distinguere gli incarichi di struttura semplice, il cui conferimento non presuppone una procedura concorsuale o para-concorsuale.
art. 20, comma 1, l. 118/2022
La modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 aveva indotto un precedente orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa, successivamente superato.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Il criterio di devoluzione al giudice amministrativo delle controversie concernenti procedure concorsuali per l'assunzione non è applicabile al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, non conferito mediante pubblico concorso.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze.
art. 10 d.P.R. 484/1997
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'erroneità del computo dell'anzianità di servizio della candidata prima classificata; la censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle conseguenze della dichiarazione non veritiera sul possesso del requisito di anzianità; la questione non è stata esaminata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio in forma semplificata.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali incarichi non sono conferiti mediante un pubblico concorso; non trova quindi applicazione, ai fini del riparto, l'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
- Il fatto che la procedura per il conferimento di un incarico di struttura complessa preveda criteri predeterminati, valutazione comparativa e formazione di una graduatoria non è sufficiente, secondo l'orientamento richiamato, a qualificare la procedura come pubblico concorso ai fini della giurisdizione amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
- Il recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
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