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Ordinanza

Ordinanza n. 5642/2026 - Napoli, Sezione 8

PER LA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA' del silenzio - inadempimento serbato dal Comune e dal Comando della Polizia Municipale di Teverola sull'istanza - diffida, diretta ad ottenere l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione in materia edilizia e commerciale in relazione ai lavori di ampliamento del Centro Commerciale “Medì” e all'illecita apertura di un nuovo esercizio commerciale in area sottoposta a sequestro penale, formulata a mezzo P.E.C. in data 30.07.2025, acquisita al protocollo in data 31.07.2025 con n. 15216 e ulteriormente sollecitata in data 07.08.2025. E, QUINDI, PER L'ACCERTAMETO dell'obbligo del Comune resistente di avviare il procedimento in ordine all'istanza - diffida di accertamento degli abusi segnalati e di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di legge, con la conseguente condanna a provvedere in tal senso;

Giustizia amministrativa202504866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza-diffida di attivazione dei poteri di vigilanza, controllo e repressione in materia edilizia e commerciale, relativa ai lavori di ampliamento del Centro Commerciale Medì e all’apertura di un nuovo esercizio commerciale in area sottoposta a sequestro penale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso contro il silenzio del Comune di Teverola e del Comando della Polizia Municipale su un’istanza-diffida trasmessa via PEC il 30 luglio 2025, protocollata il 31 luglio 2025 e sollecitata il 7 agosto 2025. Chiedeva che fossero esercitati i poteri di vigilanza e repressione rispetto a lavori di ampliamento del Centro Commerciale Medì e all’apertura di un esercizio commerciale in un’area sottoposta a sequestro penale, nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il testo dell’ordinanza non riporta i motivi di merito del ricorso, già definito con sentenza della Sezione n. 2250/2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza n. 2250/2026. Ha prorogato di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua eventuale notificazione anteriore, il termine per completare l’incarico e lo ha autorizzato ad accedere al fascicolo telematico, ritenendo tale accesso necessario per l’espletamento delle funzioni. L’ordinanza non decide nuovamente il ricorso sul silenzio; il Comune non era costituito e la società controinteressata Marican Holding era intervenuta nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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