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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19460/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dalla declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, dell'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale, ritenuta tardiva perché il termine breve di trenta giorni era decorso dopo la notificazione della decisione di primo grado. Il ricorrente aveva dedotto di avere comunque depositato, entro il termine, un primo atto di appello telematico che conteneva un errore materiale nell'intestazione, in quanto non indicava correttamente le parti in causa; l'iscrizione a ruolo era stata rifiutata dalla cancelleria e l'atto era stato abbandonato. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 168 e 347 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere valido il primo deposito, anche perché nel prosieguo dell'atto le parti erano correttamente indicate, e avrebbe dovuto accogliere l'istanza di rimessione in termini. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non era specifico, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso per cassazione l'atto di appello telematico asseritamente tempestivo, impedendo così il controllo diretto sul suo contenuto e sulla sua idoneità a raggiungere lo scopo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, anche in presenza di un denunciato error in procedendo, l'esame diretto degli atti presuppone il rispetto degli oneri di specificazione e allegazione previsti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.; poiché mancava la trascrizione del ricorso in appello depositato telematicamente il 18 novembre 2016, non era possibile verificarne il contenuto sostanziale né la sua eventuale validità ai fini del raggiungimento dello scopo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    invocato per sostenere la rimessione in termini; la Corte territoriale aveva escluso che ricorressero i presupposti, trattandosi di disattenzione imputabile alla parte nella redazione dell'atto

  • art. 168 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in relazione al deposito dell'atto di appello

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla tempestività e al deposito dell'appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale a sostegno della censura sull'efficacia del primo deposito

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama come norma che impone specificità e indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, pena inammissibilità

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma che impone il deposito e la corretta allegazione della documentazione rilevante

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per dare atto del rinvio della decisione alla camera di consiglio e del termine per il deposito dell'ordinanza

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Anche quando si deduce un error in procedendo e la Corte di cassazione può esaminare direttamente il fatto processuale, l'ammissibilità del ricorso resta subordinata al rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e allegazione previsti dal codice di rito.
  • Chi contesta la validità di un atto processuale per il raggiungimento dello scopo deve riportarne nel ricorso per cassazione le parti essenziali, così da consentire il controllo sulla sua effettiva idoneità processuale.
  • La mancata trascrizione dell'atto processuale decisivo nel ricorso per cassazione impedisce il controllo della Corte sul suo contenuto sostanziale e determina l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
  • La richiesta di rimessione in termini non può essere scrutinata in sede di legittimità se il ricorrente non assolve all'onere di allegare e trascrivere puntualmente l'atto processuale su cui fonda la doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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