Ordinanza n. 4326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 1481 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 20440/2024, resa tra le parti, della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. IV, n. 20440 del 18 novembre 2024, non notificata quanto al ricorso n. 1482 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 20571/2024, resa tra le parti, della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. IV, n. 20571 del 20 novembre 2024, non notificata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, nn. 20440/2024 e 20571/2024, oggetto di appello
Esito
La controversia
Le due società appellanti avevano impugnato le rispettive sentenze del TAR Lazio e i relativi giudizi erano stati riuniti. Nel corso del giudizio d’appello il Consiglio di Stato aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea con ordinanza n. 714 del 28 gennaio 2026. Successivamente, il 29 aprile 2026, le società appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione delle impugnative, in ragione di sopravvenute valutazioni relative all’operatività del Gruppo Netflix in Italia, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse e il ritiro della domanda pregiudiziale. L’Autorità appellata ha chiesto conseguentemente il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale contenuta nell’ordinanza n. 714 del 28 gennaio 2026. Ha richiamato l’art. 100, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, secondo cui la Corte resta investita della domanda pregiudiziale finché il giudice nazionale non la ritiri, nonché il paragrafo 24 delle Raccomandazioni della Corte del 2018, che impone al giudice nazionale di informare la Corte di ogni incidente processuale idoneo a incidere sul procedimento pregiudiziale, inclusa la sopravvenuta estinzione o il venir meno della controversia principale. Ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse delle appellanti facesse venir meno il presupposto della pendenza effettiva della controversia, il Collegio ha disposto la trasmissione dell’ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il provvedimento non contiene una pronuncia espressa sull’improcedibilità degli appelli né sulle spese.
Norme richiamate
art. 100, paragrafo 1, Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea
La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda
Il giudice nazionale che ha effettuato il rinvio può ritirare la domanda pregiudiziale quando venga meno la pendenza effettiva della controversia principale.
art. 55, paragrafo 1, sub b), Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea
Richiamato in relazione alla sospensione della procedura pregiudiziale da parte del Presidente della Corte.
paragrafo 24 delle Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2018/C 257/01)
Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest’ultima non venga ritirata, occorre tuttavia tenere presente la funzione della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, che è di contribuire all'effettiva amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non di formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.
Il procedimento pregiudiziale presuppone una controversia effettivamente pendente; il giudice del rinvio deve comunicare alla Corte ogni incidente, compreso il venir meno dell’interesse o l’estinzione del giudizio principale, che incida sul procedimento pregiudiziale.
Massime di principio
- Quando, dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, viene meno l’interesse alla decisione della controversia principale e non sussiste più una lite effettivamente pendente, il giudice nazionale del rinvio deve ritirare la domanda pregiudiziale, poiché la Corte non è chiamata a rendere pareri consultivi su questioni divenute ipotetiche.
- L’art. 100, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia consente al giudice nazionale che ha effettuato il rinvio di ritirare la domanda pregiudiziale finché la Corte non abbia definito il procedimento; il ritiro deve essere comunicato alla Cancelleria della Corte.
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