Sentenza n. 2785/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2522/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente dell’importo di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato e chiesto l’adozione delle misure necessarie, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., la procura debba identificare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita. L’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera congiunzione telematica dei documenti non dimostra né la conoscenza del contenuto del ricorso da parte del conferente né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione dell’atto. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. La mancata presenza del difensore della ricorrente ha escluso anche la necessità di un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
importo nominale di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice ordinario alla ricorrente.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l’equiparazione formale della procura separata alla procura in calce, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e dimostri la volontà riferibile a quel ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La norma consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile, ma non rende sanabile la mancanza originaria della procura speciale quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non opera, secondo il TAR, quando la procura speciale doveva esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando erano disponibili indirizzi interpretativi e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulle questioni rilevate d’ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è necessario quando il difensore non presenzi all’udienza o alla camera di consiglio, rinunciando implicitamente al contraddittorio sulla questione.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Le disposizioni valorizzano la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e giustificano l’esigenza di una procura speciale correttamente formata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, secondo le circostanze, l’autorità giudiziaria adita, l’oggetto del ricorso, le parti e il provvedimento contestato; una formula meramente generica non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
- La procura redatta su foglio analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa per ciò solo una procura speciale validamente apposta in calce: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce all’assenza, nella procura, di elementi identificativi della controversia e non dimostra necessariamente la conoscenza del ricorso da parte del conferente.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell’atto.
- La mancanza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile non è concedibile quando la disciplina o gli indirizzi interpretativi disponibili offrivano alla parte parametri sufficienti per adottare una condotta processuale prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti già esistenti non determina, di per sé, un’obiettiva incertezza idonea a giustificare la rimessione in termini.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario per una questione rilevata d’ufficio quando il difensore, pur ritualmente presente o convocato, non partecipi alla camera di consiglio o all’udienza, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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