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Sentenza

Sentenza del 27/12/2017 n. 10976 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento liqudazione e controlli - controllo automatizzato- invio al contribuente della comunicazione di irregolarità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro un'intimazione di pagamento, lamentando soprattutto la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Ha sostenuto che tale omissione dovesse comportare l'annullamento della cartella o, almeno, la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale, ritenendo che la controversia riguardasse omessi o tardivi versamenti risultanti direttamente dai dati contabili indicati in dichiarazione. In tali casi il controllo è meramente documentale e non richiede la preventiva comunicazione di irregolarità. La sua omissione, quando la comunicazione sarebbe invece dovuta, costituisce comunque una mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità della cartella; inoltre, nel caso concreto, non spettava neppure la riduzione delle sanzioni prevista dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2. L'Agenzia delle Entrate ha ottenuto l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alle spese: il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 1.200, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3

    La comunicazione di irregolarità è prevista nell'ambito del controllo automatizzato quando emergano risultati diversi da quelli indicati in dichiarazione oppure un'imposta o una maggiore imposta non risultante dalla dichiarazione. Non è invece necessaria per il semplice riscontro di omessi o tardivi versamenti indicati o desumibili direttamente dalla dichiarazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    La disposizione tutela il contribuente mediante la comunicazione preventiva delle irregolarità nei casi in cui il controllo evidenzi elementi suscettibili di chiarimento; non impone tale comunicazione per controlli meramente documentali e automatici relativi a versamenti non eseguiti o tardivi.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni è collegata alla possibilità di definire le somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità. Secondo la sentenza, tale riduzione non spetta nei casi di omesso o tardivo versamento accertato tramite controllo documentale diretto sui dati dichiarati.

  • Cass. civ., sez. tributaria, n. 27784 del 22 novembre 2017

    Richiamata come precedente conforme sulla distinzione tra controlli automatizzati che richiedono una comunicazione di irregolarità e controlli relativi a omessi o tardivi versamenti.

  • Cass. civ., sez. VI, n. 29408 del 7 dicembre 2017

    Richiamata a sostegno della regola secondo cui la comunicazione preventiva non è necessaria quando l'irregolarità deriva direttamente dai dati contabili dichiarati.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione occorre distinguere tra errori o risultati diversi che richiedono chiarimenti e semplici omessi o tardivi versamenti già desumibili dai dati dichiarati.
  • La comunicazione di irregolarità è normalmente necessaria quando il controllo evidenzia un'imposta non dichiarata, una maggiore imposta o un esito diverso da quello indicato dal contribuente.
  • Per il solo mancato o tardivo pagamento di somme risultanti dalla dichiarazione, la cartella o l'intimazione può essere emessa senza preventiva comunicazione di irregolarità.
  • L'omissione della comunicazione, nei casi in cui essa sia dovuta, non comporta automaticamente l'annullamento della cartella: può costituire una mera irregolarità, ferma la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni nei limiti previsti dalla legge.
  • La riduzione delle sanzioni non è automaticamente riconosciuta quando il debito deriva esclusivamente da omesso o tardivo versamento accertato tramite controllo documentale.
  • In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio, anche se la questione riguarda soltanto la mancata comunicazione preventiva.

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