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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06846/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un proprietario di vettura, rimasto in panne durante un viaggio all'estero per il surriscaldamento del motore causato, secondo gli accertamenti tecnici, dal non corretto avvitamento della pompa dell'acqua in occasione di un intervento meccanico, aveva ottenuto in primo e secondo grado solo un risarcimento parziale nei confronti del concessionario/officina, mentre era stata esclusa la responsabilità della casa automobilistica. La lite nasceva anche dal tentativo di fondare la domanda su una polizza assicurativa che, secondo l'attore, avrebbe dovuto coprire il guasto e coinvolgere la casa automobilistica. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale qualificato come nuova e quindi tardiva la produzione in appello di una copia sottoscritta della polizza, oltre a ritenere che la copia prodotta in primo grado, non sottoscritta, non richiedesse disconoscimento; 2) violazione degli artt. 1393 e 2049 c.c. per sostenere, in via subordinata, che la mancata trasmissione della polizza o la mancata sottoscrizione da parte della casa automobilistica dovessero essere imputate alla stessa in forza di rappresentanza apparente o responsabilità del preponente, per il tramite del concessionario; 3) violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. in tema di concorso di colpa, contestando che il danneggiato avesse aggravato il danno continuando la marcia dopo l'accensione della spia; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese in favore della resistente in misura superiore al massimo dello scaglione di valore indicato dal ricorrente, ritenendo irrilevante la clausola della domanda che faceva salvi importi maggiori o minori da accertarsi in corso di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non investiva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, ossia l'assenza di copertura del rischio anche ove la polizza fosse stata valida, e comunque perché la questione della mancanza di sottoscrizione e della novità del documento era stata correttamente risolta dai giudici di merito; il secondo perché nuovo, non dedotto in appello, oltre che infondato nel merito per mancanza di allegazione e prova dei presupposti di rappresentanza apparente o di responsabilità ex art. 2049 c.c.; il terzo perché non colpiva la ratio della decisione, che aveva ravvisato il concorso di colpa non nella vetustà del veicolo ma nella prosecuzione della marcia nonostante i segnali di anomalia. Il quarto motivo è stato respinto nel merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di domanda di pagamento di somma determinata con richiesta alternativa del diverso importo che risulti dovuto, la liquidazione delle spese va riferita allo scaglione della somma specificamente indicata, salvo che il giudice attribuisca compensi superiori rispetto a quelli previsti per le cause di valore indeterminabile; nel caso concreto la liquidazione effettuata non scendeva sotto tale soglia. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili documenti nuovi; la Corte ha ritenuto tardiva la produzione di una polizza diversa da quella depositata in primo grado.

  • art. 215 c.p.c.

    il disconoscimento concerne scritture attribuibili alla parte; se il documento non è sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, questa può limitarsi a rilevare il difetto di sottoscrizione senza necessità di formale disconoscimento.

  • art. 1393 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità della società in ipotesi di rappresentanza apparente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non dimostrati i presupposti di fatto.

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità del preponente richiede un fatto illecito del preposto e la prova del nesso con la condotta imputata; nel caso concreto non era stata fornita prova della condotta colpevole del concessionario nella mancata trasmissione del contratto.

  • art. 1227 c.c.

    il concorso di colpa del danneggiato è stato ravvisato nella prosecuzione della marcia nonostante i segnali di avaria, non nella vetustà del mezzo.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento e della valutazione del concorso colposo in materia extracontrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese segue il valore della causa e gli scaglioni tariffari; la Corte ha ritenuto corretto il richiamo allo scaglione individuato secondo il principio delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Cass. sez. un. 20805/2025

    principio sulle spese di lite in caso di domanda di somma determinata con formula alternativa: si guarda allo scaglione della somma specificamente indicata dall'attore, salvo il caso di liquidazione superiore ai compensi previsti per le cause di valore indeterminabile.

Massime di principio

  • L'impugnazione in cassazione è inammissibile quando non attinge tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione di merito, anche se una sola di esse è sufficiente a sorreggerla.
  • In tema di documenti prodotti in giudizio, la parte contro cui è prodotta una scrittura non sottoscritta non ha l'onere di disconoscerla ex art. 215 c.p.c.; può semplicemente eccepire la mancanza di sottoscrizione o la non riferibilità del documento.
  • La produzione in appello di un documento diverso da quello già prodotto in primo grado integra produzione di documento nuovo, e quindi inammissibile, quando non si tratti della medesima scrittura già tempestivamente introdotta nel giudizio.
  • La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. presuppone la prova del fatto illecito del preposto e dell'imputabilità di quel fatto al rapporto di preposizione; non è sufficiente un generico richiamo all'apparenza o all'affidamento senza allegazione e prova dei relativi presupposti.
  • Il concorso di colpa del danneggiato va valutato in relazione alla condotta concretamente contestata e non può essere confutato deducendo circostanze diverse da quelle poste a base della decisione di merito.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, quando la domanda sia formulata per una somma determinata con richiesta alternativa del diverso importo che risulti dovuto, il riferimento va allo scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata in domanda, salvo il caso in cui il giudice liquidi compensi superiori a quelli previsti per le cause di valore indeterminabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteCompravendita
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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