Ordinanza n. 9/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Consiglio Comunale di Piacenza n. 42 dell’11 novembre 2024, successivamente pubblicata nell’Albo Pretorio, avente ad oggetto la dichiarazione di fattibilità e rispondenza al pubblico interesse ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 della proposta di partenariato pubblico privato presentata dalla società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento in concessione del servizio integrato di interventi di efficientamento energetico (EPC) ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e la gestione e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e degli impianti elettrici degli immobili comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici, compresa la fornitura dei vettori energetici e l’implementazione e gestione di sistemi di smart city e fibra ottica, installati e da installarsi sul territorio del Comune di Piacenza; - della deliberazione di Giunta Comunale di Piacenza n. 239 del 15 ottobre 2024 recante, inter alia, l’espressione del “positivo orientamento quale soluzione da proporre al Consiglio Comunale ai fini del pubblico interesse per la Proposta C)” (vale a dire, alla luce di quanto poi dichiarato nella successiva deliberazione consiliare n. 42/2024, la proposta di Edison) nonché la decisione di differire l’accesso agli atti posti in essere dall’Amministrazione “fino a quando non sarà conclusa la fase di valutazione del progetto con l’eventuale inserzione del medesimo negli strumenti di programmazione”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso ivi inclusi i seguenti: (i) la determina del Direttore Generale n. 675 del 18 marzo 2024; (ii) la delibera di Giunta Comunale n. 214 del 24 settembre 2024; Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. presentata in data 30 gennaio 2025: - della nota prot. n. 213096/2024 del 20 dicembre 2024 con la quale il Comune di Piacenza ha disposto il differimento dell’accesso richiesto da Getec con l’istanza presentata in data 15 novembre 2024 “sino alla data di pubblicazione del bando di gara”; … nonché per l’accertamento… ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del diritto di Getec ad ottenere immediatamente (e quindi senza attendere l’inserimento del progetto negli strumenti di programmazione del Comune di Piacenza e la successiva pubblicazione del bando di gara) l’esibizione e il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l’anzidetta istanza e segnatamente: (i) “la Proposta di Partenariato pubblico privato presentata dalla società Edison Next Government S.r.l. in data 12/04/2024 prot. 61468, e successive revisioni prot. 79577/2024 – 98935/2024 – 113124/2024 – 136472/2024, unitamente a tutti gli atti, gli allegati, le valutazioni e/o le determinazioni anche comparative ad essa connesse, nonché la “relazione di fattibilità redatta dal gruppo di lavoro” menzionata nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11/11/2024”; (ii) “tutti gli atti prodromici, conseguenziali e/o comunque connessi alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 15/10/2024, nonché alla dichiarazione di pubblico interesse disposta con la Deliberazione C.C. 42/2024, ivi compresa tutta la corrispondenza intercorsa con EDISON nel corso della procedura di valutazione della Proposta di PPP, comprese richieste di integrazione e/o di chiarimento rispetto alla Proposta medesima”; (iii) “l’eventuale integrazione e modifica del Progetto di fattibilità che fosse nel frattempo intervenuta, in riscontro alla necessità di provvedervi manifestata dall’Amministrazione nella richiamata deliberazione di C.C. 42/2024” e per la conseguente condanna del Comune di Piacenza all’esibizione e al rilascio di copia dei suddetti documenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18 aprile 2025: - dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 25 luglio 2025: - dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo; - della determina del Dirigente del settore sviluppo del patrimonio del Comune di Piacenza n. 1591 del 12 giugno 2025, con cui si è preso atto della “validazione sottoscritta dal RUP Dr. Massimo Sandoni (PG.101205 del 12/06/2025), del PFTE presentato dal promotore “Edison Next Government S.r.l.”, che con il presente atto si approva” e si è deciso di “contrarre, ai sensi dell’art. 17 c.1 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento in concessione, tramite Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n.36/2023, del servizio di “Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, i servizi a valore aggiunto, e-mobility e la gestione, manutenzione ed efficientamento energetico, ivi compresa la fornitura di energia termica ed elettrica per gli impianti degli edifici di proprietà del Comune di Piacenza”; - di tutti gli atti della gara approvati con l’anzidetta determina ivi inclusi il bando, il disciplinare, il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base della procedura e il relativo piano economico finanziario di cui è stata finora messa a disposizione della ricorrente solo la relazione di sintesi qui prodotta sub doc. 30; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso ivi inclusi i seguenti: (i) la nota prot. n. 25428 del 14 febbraio 2025 con cui il Comune di Piacenza ha invitato Edison a procedere con il “deposito degli elaborati del PFTE da porre a verifica e a base di gara, comprensivo della seguente documentazione: - Elaborati conformi all’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023; […] - Quadro economico conforme al D.Lgs. 36/2023” (doc. 31); (ii) la nota prot. n. 44235 dell’8 marzo 2025 (non conosciuta) con cui il Comune di Piacenza ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 ai fini dell’approvazione del PFTE di Edison; (iii) i pareri acquisiti nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi e, nello specifico, (a) i pareri congiunti dei Settori Pianificazione Strategica, Infrastrutture e Smart City, Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Piacenza pervenuti in data 20 aprile 2025 (doc. 32) e (b) il parere del Corpo di Polizia Locale prot. 79623/2025 pervenuto in data 8 maggio 2025 (doc. 33); (iv) la disposizione del Dirigente del settore pianificazione strategica n. 2786 del 31 maggio 2025 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (doc. 34); (v) il rapporto conclusivo di verifica del PFTE di Edison redatto dal consulente incaricato, “Bureau Veritas Italia SPA”, in data 12 giugno 2025 (non conosciuto); (vi) il verbale di validazione del PFTE di Edison sottoscritto dal RUP dott. Massimo Sandoni ai sensi dell’art. 42, comma 4 e dell’Allegato I.7 – art. 34 al D.Lgs. 36/2023(doc. 35); (vii) la determinazione del Dirigente del settore sviluppo del patrimonio del Comune di Piacenza n. 1633 del 18 giugno 2025 di correzione di errore materiale che ha provveduto a rettificare e riapprovare il disciplinare di gara e il PFTE di Edison; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 29 dicembre 2025: - dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi atti di motivi aggiunti; - della determina del Dirigente del Settore sviluppo del patrimonio 22 novembre 2025 n. 3303, comunicata dal Comune di Piacenza in data 24 novembre 2025, avente ad oggetto l’“affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n.36/2023, del servizio di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, i servizi a valore aggiunto, e-mobility e la gestione, manutenzione ed efficientamento energetico, ivi compresa la fornitura di energia termica ed elettrica per gli impianti degli edifici di proprietà del Comune di Piacenza” (CIG: b7440be909) al costituendo RTI tra Edison Next Government s.r.l. e La Mercurio s.r.l. (“RTI Edison”); - di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non cognito) a quelli sopra indicati, ivi inclusi, ove occorrer possa, (i) la determinazione dirigenziale n. 2413 del 10 settembre 2025 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice e giudicatrice; (ii) tutti i verbali di gara; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Edison Next Government s.r.l. il 13 gennaio 2026: - del verbale della sesta seduta del 6 ottobre 2025 e dell’atto di aggiudicazione, nella parte in cui non escludono Getec o comunque assegnano alla stessa un punteggio all’offerta economica; - ove occorrer possa, del disciplinare, nella parte in cui non prevede le descritte comminatorie e/o non impone la valutazione del PEF prima dell’attribuzione dei punteggi all’offerta economica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di finanza di progetto per l'affidamento in concessione dei servizi di efficientamento energetico, gestione degli impianti comunali e pubblica illuminazione, inclusi la dichiarazione di pubblico interesse, gli atti di gara e l'aggiudicazione al raggruppamento concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Piacenza ha valutato di pubblico interesse una proposta di partenariato pubblico-privato presentata da un operatore economico, ha disposto il differimento dell'accesso agli atti, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, indetto la gara e infine affidato la concessione al raggruppamento costituito dall'operatore promotore e da altra impresa. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere immediatamente l'accesso alla proposta di PPP, agli atti istruttori, alle valutazioni, alla corrispondenza e agli elaborati progettuali. Nel testo dell'ordinanza cautelare non sono esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le relative censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro il verbale di gara e l'aggiudicazione, nella parte in cui non escludono la ricorrente o le attribuiscono un punteggio per l'offerta economica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto decisivo che l'udienza pubblica di merito fosse stata fissata a breve distanza, l'11 marzo 2026, e quindi in tempo utile rispetto alla durata prevista della concessione e prima del prodursi di effetti irreversibili sull'interesse fatto valere. Ha inoltre considerato che, nel giudizio di merito, potevano essere adottate statuizioni pienamente satisfattive della pretesa e che l'eventuale danno avrebbe potuto essere risarcito per equivalente monetario. Per tali ragioni ha escluso la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti per la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La causa è stata fissata per la trattazione di merito all'udienza pubblica dell'11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
dichiarazione di fattibilità e rispondenza al pubblico interesse della proposta di partenariato pubblico-privato; finanza di progetto
La norma è richiamata quale base della procedura di partenariato pubblico-privato e della successiva gara, senza che l'ordinanza cautelare ne esamini l'applicazione nel merito.
art. 116 c.p.a.
istanza per l'accesso presentata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la domanda di accesso agli atti, ma l'ordinanza non decide nel merito il diritto di accesso.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; presupposti di estrema gravità e urgenza
La tutela cautelare è negata perché, alla luce della ravvicinata udienza di merito e della possibile reintegrazione per equivalente, non risultano integrati i presupposti di estrema gravità e urgenza.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona
La norma è menzionata tra gli atti della procedura, senza essere oggetto di specifica valutazione nell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando l'udienza di merito sia fissata in tempi ravvicinati e consenta una decisione prima che si producano effetti irreversibili sull'interesse azionato.
- La prossimità della decisione di merito incide sulla sussistenza dell'urgenza cautelare quando il giudice possa adottare, in quella sede, statuizioni pienamente satisfattive della pretesa dedotta.
- La possibilità di ottenere il ristoro del danno per equivalente monetario costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'estrema gravità e urgenza, potendo escludere la necessità della sospensione immediata dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →