Cassazione Penale, Ordinanza n. 26754/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Udine. Con l'unico motivo, ha contestato la correttezza della motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità per i reati ascritti, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, nella parte relativa alla responsabilità, il motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; nella parte relativa alle attenuanti generiche, ha giudicato la censura aspecifica perché fondata su argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione adeguata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le doglianze, pur formalmente dirette contro la motivazione, tendevano a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, la censura è stata ritenuta priva di specificità perché meramente reiterativa di questioni già decise. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
è evocato implicitamente nel richiamo ai limiti del sindacato di legittimità sulle censure alla motivazione, ammissibili solo nei casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui censura è stata ritenuta aspecifica e non deducibile nei termini proposti
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
le censure che sovrappongono una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito esulano dal sindacato di legittimità
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
è aspecifico il motivo che ripropone le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice di merito
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
la critica deve assolvere la tipica funzione di censura argomentata avverso la sentenza impugnata
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
sono inammissibili le doglianze prive di specificità e non idonee a incidere sui passaggi decisivi della motivazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio finalizzata a sostituire al giudizio del merito una diversa ricostruzione dei fatti; sono deducibili solo vizi della motivazione nei limiti della mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà su punti decisivi.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente diretto contro la motivazione, si risolva in una mera richiesta di diversa valutazione dell'attendibilità delle prove o del loro peso dimostrativo.
- La censura sulle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e misurarsi con le ragioni poste dal giudice a fondamento del diniego; è aspecifica se si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
- Le doglianze in cassazione devono avere una reale funzione critica rispetto alla sentenza impugnata e non possono consistere in affermazioni generiche o reiterative prive di autonoma capacità confutativa.
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