Sentenza n. 704/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta ex art. 152, comma 3, d.lgs. n. 152/2021 per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia quale ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest 2/12/2021, n. 19; della nota a firma del Commissario ad acta ex art. 152, comma 3, d.lgs. n. 152/2021 per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia quale ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest 3/12/2021, prot. n. 2021/P/28810; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto nonché per l'annullamento, quali atti presupposti: - della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, 25/6/2015, n. 312/2015/R/IDR, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ente d'Ambito Provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015", ove intesa nel senso di inibire l'adeguamento tariffario anche per la gestione del servizio idrico da parte di “Amaie”; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso, ivi comprese – ove occorra e nei limiti di cui al ricorso – le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 28/12/2012, n. 585/2012/R/IDR ("Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013"); 28/2/2013, n. 88/2013/R/IDR ("Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR") e 27/12/2013, n. 643/R/IDR ("Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento"), nonché 6/6/2014, n. 268/2014/R/IDR ("Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011, per le gestioni ex – CIPE"); - della deliberazione della Giunta Provinciale di Imperia 25/7/2013, n. 193 (conosciuta soltanto recentemente), con la quale è stata approvata la relazione istruttoria della Ditta “Hydrodata” s.p.a. (avente ad oggetto "Aggiornamento tariffario e del piano economico – finanziario. Periodo 2012 – 2041"); - della menzionata relazione istruttoria della Ditta “Hydrodata” nella parte in cui vengono calcolati per “Amaie” i theta 2012 (0,941) e 2013 (0,966); - della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 21/4/2016, n. 183/2016/S/IDR (notificata il successivo 26/6/2016), con la quale è stato comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di “Amaie” per presunte violazioni tariffarie; della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 30/9/2021, n. 407/2021/S/IDR (trasmessa a mezzo p.e.c. il successivo 12/10/2021), avente ad oggetto "Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato"; della nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Direzione Sanzioni e Impegni 15/4/2021, prot. n. 17273, recante "comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con de-liberazione 183/2016/S/idr"; della nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4/3/2021, prot. n. 10719; delle note dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 26/5/2021, prot. n. 22593 e 27/5/2021, prot. n.22707; della nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 10-11/6/2021, prot. n. 24172; della nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 2/8/2021, prot. n. 30604; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. In conformità alla concorde richiesta delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: Decreto del Commissario ad acta e atti presupposti relativi alla regolazione tariffaria e alle sanzioni per il servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società gestrice del servizio idrico integrato aveva impugnato il decreto del Commissario ad acta adottato nell'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, nonché una nota del Commissario e numerosi atti presupposti, tra cui deliberazioni dell'autorità di regolazione concernenti la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, atti provinciali di approvazione di una relazione istruttoria sul piano economico-finanziario, la relazione contenente i coefficienti tariffari applicati alla società, l'avvio e la conclusione di un procedimento sanzionatorio e le relative comunicazioni istruttorie. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito dell'impugnazione. ARERA ha aderito alla richiesta di pronuncia e alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente manifesta il sopravvenuto venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e non emergono ragioni per disattendere tale dichiarazione.
- La concorde richiesta delle parti consente al giudice di compensare integralmente le spese di lite, se non sussistono ragioni per una diversa regolazione.
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