Cassazione Penale, Ordinanza n. 33048/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione per essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. In cassazione ha dedotto, da un lato, un primo motivo ritenuto però generico rispetto alla motivazione di merito, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; dall'altro lato, ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta non meritasse sanzione penale. La Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva già motivato in modo congruo sulla configurabilità dell'evasione, aderendo all'orientamento per cui ogni allontanamento non autorizzato dai domiciliari integra il reato, a prescindere da durata, distanza o ragioni dello spostamento. Quanto al 131-bis, ha osservato che la Corte territoriale aveva escluso la tenuità in ragione delle modalità del fatto e della particolare intensità del dolo, desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dal tentativo di eludere il controllo con la fuga; tali valutazioni, non presentando evidenti vizi logici, non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La Corte ribadisce che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza che assumano rilievo durata, distanza o motivi dell'allontanamento.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizza le modalità della condotta e la particolare intensità del dolo; tale valutazione è insindacabile in cassazione se priva di vizi logici evidenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di evasione ex art. 385 c.p. l'allontanamento non autorizzato dal domicilio cautelare integra di per sé la fattispecie, essendo irrilevanti la breve durata dell'assenza, la limitata distanza percorsa e le ragioni soggettive addotte dall'agente.
- La doglianza di legittimità è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico una motivazione di merito puntuale e coerente con l'orientamento consolidato sulla configurabilità del reato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base delle modalità concrete della condotta e della intensità del dolo, desunta anche dal tentativo di sottrarsi al controllo; tale apprezzamento di merito non è rivedibile in cassazione se logicamente motivato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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