Cassazione Penale, Sentenza n. 6312/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP (10/6/2024). La società ha dedotto la nullità del decreto di sequestro finalizzato alla confisca per mancanza di motivazione circa il periculum in mora, censurando l'affermazione del GIP secondo cui, essendo in gioco la confisca obbligatoria, ogni valutazione sul periculum sarebbe "ultronea", nonché l'uso generico dell'ammontare del debito erariale quale giustificazione. Ha inoltre contestato l'integrazione della motivazione operata dal Tribunale del Riesame, ritenendo che la nullità per omissione assoluta non fosse sanabile con integrazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 16/07/2024 e il decreto di sequestro del GIP del 10/06/2024 limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di AC GROUP S.r.l., disponendo il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. La Corte ha rilevato che il decreto era privo della motivazione minima sul periculum in mora e che l'invocazione dell'obbligatorieta della confisca e la mera indicazione dell'entità del debito non soddisfano l'obbligo motivazionale; inoltre, l'omissione assoluta impedisce l'integrazione motivazionale da parte del Tribunale del Riesame. Non è stato toccato nel dispositivo il sequestro impeditivo dei crediti d'imposta non contestato dalle difese.
Norme richiamate
d.lgs. 231/2011, art. 25-quinquiesdecies comma 1 lett. a)
Norma indicata quale contestazione di responsabilita amministrativa a carico della societa; non oggetto diretto dell'interpretazione sulla motivazione del sequestro, ma contesto sostanziale del procedimento
d.lgs. 74/2000, artt. 10-quater e 2
Riferimenti al prodotto e al profitto dei reati tributari per i quali era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
cod. proc. pen., art. 321 comma 2
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede che il provvedimento contenga anche una concisa motivazione sul periculum in mora quando appropriato
cod. pen., art. 240
Riferimento alla disciplina della confisca collegata alle misure ablative previste dal codice di procedura penale
cod. proc. pen., artt. 125, 309 comma 9, 324 comma 7 e art. 606 lett. c)
Artt. richiamati nel motivo di impugnazione relativi alla forma e ai poteri del Tribunale del Riesame e alle modalita di impugnazione; il ricorrente ha denunciato violazioni procedurali e nullita per difetto di motivazione
Sezioni Unite, sent. n. 36959/2021 (Ellade)
Principio guida applicato dalla Corte: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo il caso di beni la cui sola detenzione o fabbricazione costituisca reato
Cass. Sez. 3, n. 31025/2023 (Benzoni) e Cass. Sez. 3, n. 47914/2023 (Galafati)
Giurisprudenza richiamata che afferma che la mera incidenza dell'entita del debito o la sproporzione patrimoniale non sono di per se' idonee a dimostrare il periculum in mora
Cass. Sez. 6, n. 43552/2023 (Bibbiano) e altre pronunce (Capasso, Ivanov, Urbani, Emme Ci Tre X, Liccardo)
Precedenti che precisano che l'omissione assoluta della motivazione sul periculum nel decreto di sequestro impedisce l'integrazione motivazionale da parte del Tribunale del Riesame e determina la nullita della misura
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare anche il periculum in mora con elementi concreti e specifici: non basta richiamare la natura obbligatoria della confisca
- La sola dimensione del debito erariale o la differenza tra patrimonio e importo confiscabile non prova automaticamente il pericolo di dispersione dei beni
- Se il decreto di sequestro omette del tutto la motivazione sul periculum in mora, la nullita e' insanabile mediante integrazione da parte del Tribunale del Riesame e comporta l'annullamento del provvedimento per quella parte
- Il pubblico ministero deve fornire fatti e indici di pericolo (movimenti anomali, rischi di alienazione, dissesti, trasferimenti patrimoniali) se intende giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo
- In una situazione simile conviene impugnare con puntuale censura la carenza motivazionale sul periculum e verificare distintamente eventuali provvedimenti impeditivi o conservativi che non siano stati oggetto di impugnazione
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