Cassazione Civile, Ordinanza n. 18200/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento; la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo applicabile la nullità anche a una cartella emessa prima del 1° giugno 2008 e disapplicando la disciplina introdotta dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di ultrapetizione, perché il primo giudice aveva annullato la cartella per un vizio non dedotto dal contribuente; (2) violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella l. n. 31 del 2008, per avere la CTR applicato la sanzione di nullità a una cartella emessa anteriormente al 1° giugno 2008. In Cassazione, tuttavia, non è stata depositata la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata usata per notificare il ricorso per cassazione all'intimato. Richiama il principio secondo cui l'avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notifica e l'instaurazione del contraddittorio; in mancanza, e non essendo stata chiesta o documentata una rimessione in termini per ottenere il duplicato, il ricorso è inammissibile. Non vengono liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato solo per descrivere l'origine della cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007
La CTR lo aveva ritenuto applicabile solo alle cartelle emesse su ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; la Cassazione non decide sul merito per l'inammissibilità del ricorso.
L. n. 31 del 2008
Norma di conversione del d.l. n. 248 del 2007, richiamata in relazione all'introduzione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento.
art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla CTR come norma di rango superiore cui sarebbe stato contrario il limite temporale posto dall'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel primo motivo come parametro violato per omessa pronuncia sull'eccezione di ultrapetizione.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per la dedotta omessa pronuncia/ultrapetizione nel processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo quale norma processuale del giudizio tributario asseritamente violata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge sulla nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento.
art. 149 c.p.c.
Richiamato per affermare che la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria a provare il perfezionamento della notificazione a mezzo posta.
art. 372, comma 2, c.p.c.
Richiamato per precisare che il deposito dell'avviso di ricevimento può avvenire anche successivamente, purché nei limiti temporali indicati dalla giurisprudenza.
art. 379 c.p.c.
Richiamato quale momento ultimo, nella discussione orale, per il deposito dell'avviso di ricevimento prima della relazione.
artt. 380-bis e 380-bis1 c.p.c.
Richiamati come modelli di adunanza camerale entro cui deve comunque essere prodotto l'avviso di ricevimento per evitare l'inammissibilità.
art. 291 c.p.c.
Esclusa la possibilità di rinnovazione della notificazione in mancanza dell'avviso di ricevimento e dei presupposti richiesti.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
Richiamato per il caso in cui il difensore chieda e provi di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio; la sua mancanza comporta inammissibilità se non sia successivamente depositato nei termini processuali rilevanti.
- Se l'intimato non si costituisce, l'assenza dell'avviso di ricevimento non può essere supplita dal solo invio del ricorso: occorre la prova documentale dell'effettiva ricezione o, in alternativa, l'attivazione tempestiva per ottenere un duplicato e un'eventuale rimessione in termini.
- In presenza di un vizio processuale assorbente che impedisce l'esame del ricorso, la Corte non affronta i motivi di merito, anche se formulati come violazione di legge o omessa pronuncia.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso determina l'inammissibilità senza necessità di statuire sulle spese quando la parte intimata non si sia costituita.
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