Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatari)
La controversia
I mutuatari avevano chiesto la ripetizione di somme versate alla banca in esecuzione di un mutuo fondiario, deducendo che il contratto fosse usurario per applicazione di interessi oltre soglia. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché ritenuto non assolto l’onere di dimostrare il superamento dei tassi soglia, anche per mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’avvenuto deposito dei decreti MEF allegati alla consulenza tecnica di parte; con un secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente escluso che tali decreti fossero conoscibili dal giudice d’ufficio e che, invece, dovessero essere conosciuti ex officio in quanto fonti normative integrative della disciplina antiusura. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per preteso giudicato interno sulla ratio dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che la decisione di merito fosse sorretta da un’unica ratio decidendi. Ha poi accolto il secondo motivo, affermando che i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con cui vengono rilevati trimestralmente i tassi effettivi globali medi e individuate le soglie antiusura costituiscono fonti normative integrative del diritto, soggette al principio jura novit curia e quindi conoscibili dal giudice indipendentemente dalle allegazioni di parte. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato solo per la facoltà delle parti di depositare memoria nel procedimento camerale
art. 113 c.p.c.
violazione ed errata applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ.
i decreti MEF sulla soglia usura devono essere conosciuti dal giudice in applicazione del principio jura novit curia, in quanto fonti normative integrative
art. 276 c.p.c.
ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
richiamato nel contesto del criterio della ragione più liquida
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108
i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi completano la disciplina primaria antiusura e servono a individuare concretamente i tassi soglia
Massime di principio
- In materia di usura, i decreti ministeriali che rilevano trimestralmente i tassi effettivi globali medi e determinano le soglie antiusura, pur avendo forma di atti amministrativi generali, possono avere valore di fonti normative integrative della disciplina primaria e sono pertanto soggetti al principio jura novit curia.
- Quando la disciplina sostanziale rinvia a fonti secondarie/integrative per la concreta determinazione di un parametro legale, il giudice deve conoscerle d’ufficio senza che la parte ne debba produrre in giudizio il testo, se tali fonti hanno contenuto normativo.
- L’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di rationes decidendi ulteriori non può essere accolta se dalla sentenza impugnata risulta una sola ratio effettivamente decisiva.
- Nel giudizio di legittimità, quando una questione è logicamente preliminare e di più agevole definizione, può essere esaminata per prima secondo il criterio della ragione più liquida; l’accoglimento di tale motivo assorbe i motivi dipendenti.
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