Cassazione Civile, Ordinanza n. 24590/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto una maggiore imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, riqualificando ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 una sequenza di operazioni societarie come se integrasse, nella sostanza, una cessione di azienda. In concreto, una società aveva cambiato denominazione, era stata costituita in Italia una società francese controllante e poi era stato ceduto l'intero capitale sociale della società operativa alla società italiana conferitaria. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo non dimostrata una cessione d'azienda e valorizzando anche l'assenza di un previo contraddittorio su una presunta finalità elusiva. In Cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 10-bis L. n. 212/2000, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel non considerare la causa concreta dell'operazione e nel ritenere necessarie le garanzie procedimentali antielusive, sebbene l'art. 20, nella formulazione applicabile, non avesse natura antielusiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta limitandosi al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi desumibili dal suo testo, senza poter valorizzare atti collegati o elementi extratestuali per ricostruire una diversa operazione economica. Di conseguenza, una sequenza di conferimento e cessione di partecipazioni non può essere riqualificata come cessione di azienda solo sulla base di una lettura sostanzialistica dell'operazione. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate in considerazione della complessità e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della questione.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; formulazione vigente: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"
La Corte ha ritenuto che, nella formulazione applicabile, la norma imponga una qualificazione dell'atto limitata al testo dell'atto registrato e agli elementi da esso desumibili, escludendo il ricorso ad atti collegati o a dati extratestuali per riqualificare l'operazione in una fattispecie imponibile diversa.
art. 10-bis L. n. 212/2000
La Corte ha richiamato la norma antielusiva per precisare che eventuali profili di abuso del diritto non possono essere fatti valere attraverso l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, ma restano eventualmente confinati nell'ambito della disciplina specifica dell'abuso del diritto e delle relative garanzie procedimentali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale posta a base dell'unico motivo di ricorso per cassazione, formulato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
La Corte lo richiama per evidenziare che il sindacato su eventuali operazioni abusive resta possibile solo tramite il rinvio alla disciplina antielusiva generale, non mediante una riqualificazione sostanzialistica ex art. 20.
art. 3 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha escluso il contrasto dell'art. 20, come modificato, con il principio di ragionevolezza e uguaglianza.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la Consulta per affermare che la disciplina dell'imposta di registro come imposta d'atto non è costituzionalmente imposta a privilegiare la sostanza economica sulla forma giuridica.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione giuridica dell'atto va compiuta in base al solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione e agli elementi in esso desumibili, senza considerare atti collegati o dati extratestuali.
- Una sequenza di operazioni societarie tipiche non può essere riqualificata in una diversa fattispecie imponibile se ciò richiede di uscire dallo schema negoziale risultante dall'atto registrato.
- L'eventuale profilo di abuso del diritto fiscale non può essere surrettiziamente introdotto tramite l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, ma deve essere valutato secondo la disciplina specifica dell'art. 10-bis L. n. 212/2000.
- La scelta del contribuente tra più operazioni lecite fiscalmente meno onerose rientra nella legittima pianificazione fiscale e non può essere automaticamente trattata come elusione mediante una lettura sostanzialistica dell'art. 20.
- Quando la questione è stata oggetto di rilevanti interventi normativi e giurisprudenziali, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla complessità del quadro interpretativo.
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