Cassazione Civile, Ordinanza n. 35843/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta da due soggetti che assumevano l'esistenza, a favore del proprio fondo, di una servitù di passo per il carico e lo scarico, senza diritto di soffermo, gravante sulla corte di proprietà delle convenute. Gli attori chiedevano l'accertamento del diritto, la rimozione di opere e oggetti che ne ostacolavano l'esercizio e l'inibitoria di ogni turbativa. A sostegno della pretesa richiamavano un atto pubblico di compravendita del 1912 e una precedente sentenza pretoriale del 1978 che aveva già accertato la servitù. I giudici di merito hanno però ritenuto estinto il diritto per non uso, respingendo la domanda. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per illeggibilità materiale della motivazione e del dispositivo, sostenendo che la grafia autografa rendeva la decisione incomprensibile e quindi priva di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la concreta esercitabilità fisica della servitù, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare l'impossibilità di esercizio come indice di prescrizione per non uso, nonostante gli asseriti ostacoli frapposti dalle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la redazione autografa e poco leggibile della sentenza, pur censurabile, non integra di per sé una nullità in assenza di espressa previsione, se il testo resta comunque comprensibile; la modalità di formazione dell'originale può al più costituire irregolarità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto; inoltre la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato l'estinzione della servitù per non uso e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio denunciato per la pretesa nullità della sentenza dovuta a illeggibilità della motivazione e del dispositivo
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve esistere ed essere intelligibile; nel caso concreto la Corte esclude che la redazione autografa illeggibile, se comunque comprensibile, determini nullità
art. 118 disp. att. c.p.c.
la modalità di redazione e pubblicazione dell'originale della sentenza, se non espressamente sanzionata, non comporta nullità
art. 119 disp. att. c.p.c.
richiamato per il modello ordinario di trasposizione in caratteri chiari e leggibili della minuta del giudice, la cui inosservanza non determina di per sé nullità
art. 360, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si rispettano i limiti propri del sindacato di legittimità e, in caso di doppia conforme, se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle diverse rationes di fatto delle due pronunce di merito
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012
rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti nei casi indicati dalla norma
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti processuali
Massime di principio
- La redazione autografa e di difficile lettura di una sentenza non determina nullità in sé, se manca una specifica comminatoria e il contenuto dell'atto è comunque comprensibile; può rilevare solo come irregolarità.
- La nullità per difetto di motivazione non può essere affermata quando il provvedimento, pur redatto in forma sciatta, conserva una motivazione intelligibile e consente di comprendere il decisum.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta e la ponderazione delle prove attendibili spettano al giudice di merito.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla concreta esercitabilità o meno di una servitù non è sindacabile in cassazione se la motivazione è логica e congrua.
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